Verso l’ok all’utilizzo dei crediti fiscali per saldare debiti previdenziali
Si va verso lo stop ai limiti sull’utilizzo dei crediti fiscali per saldare debiti previdenziali.
In evidenza

Su iniziativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, Governo e Parlamento stanno mettendo a punto un intervento nella conversione del decreto-legge n.11/2023 (c.d. decreto cessioni) per evitare future contestazioni sull’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari per saldare contributi previdenziali. Secondo la recente giurisprudenza sussisterebbe un divieto di compensazione orizzontale tra debiti previdenziali e crediti fiscali che comporterebbe l’impossibilità di utilizzare i crediti d’imposta per pagare i debiti contributivi in quanto riferiti a due soggetti differenti, rispettivamente Inps e Stato. Tale limite potrebbe mettere a rischio la possibilità per le imprese di compensare i crediti d’imposta energia ancora utilizzabili. Una simile interpretazione, tuttavia, non trova adeguato supporto nel dato normativo e nelle interpretazioni di prassi sia previdenziali che fiscali che depongono in favore della compensazione tra imposte e contributi. Il tema è stato discusso nella puntata del 16 marzo di “Diciottominuti – uno sguardo all’attualità” dal Segretario del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Giovanni Marcantonio.
Leggi l’articolo del Sole 24 Ore
Il parere del Segretario CNO, Giovanni Marcantonio
Altre Notizie della sezione

Serve un fisco più agile’
31 Maggio 2023Bitonci e Gusmeroli"Famiglie e imprese hanno bisogno di un fisco agile, che non sia di freno e ostacolo alla crescita.

Sinteg: i nostri primi 18 anni. cosa siamo stati, cosa siamo, cosa saremo
31 Maggio 2023Ricordi emozionanti e ponti per il futuro.

Riforme, fisco e salari occasioni da non sprecare
31 Maggio 2023Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, è intervenuto al tavolo di Palazzo Chigi: «serve un patto sociale per ridefinire un nuovo modello di relazioni sindacali che lasci spazio alla produttività e al welfare»