Garante Privacy. Maggiori tutele per i dati giudiziari
Protezioni ai principali settori, incluso l’ambito dei professionisti
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Parere favorevole del Garante per la Privacy sullo schema di regolamento, predisposto dal ministero della Giustizia, che disciplina il trattamento dei dati giudiziari in una pluralità di ambiti e contesti. Il testo, che recepisce buona parte delle indicazioni dell’Autorità, rafforza in maniera significativa le tutele previste per le persone – spiega la Newsletter del Garante – e definisce un complesso di garanzie minime e coerenti nei principali settori nei quali possono essere trattati dati giudiziari: dall’ambito forense al mondo del lavoro, dalla verifica dei requisiti di onorabilità a quella della solidità e affidabilità di soggetti privati, dall’ambito assicurativo a quello delle professioni intellettuali o della ricerca storica e statistica, oppure nella mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.
La bozza di regolamento si applica anche ai dati relativi alle misure di prevenzione, come quelle per gli indiziati di appartenenza ad associazione di tipo mafioso. Il testo prescrive inoltre che tutti i titolari rispettino i principi di proporzionalità e di minimizzazione previsti dal Gdpr, trattando solo dati indispensabili e per il tempo strettamente necessario rispetto alla finalità perseguita. Chi tratta i dati dovrà anche verificare l’affidabilità delle fonti, adottando specifiche garanzie volte ad assicurare l’esattezza dei dati trattati, che dovranno essere sempre aggiornati rispetto, tra l’altro, all’evoluzione della posizione giudiziaria dell’interessato. Per rafforzare ulteriormente le garanzie già previste nel testo del ministero, il Garante ha comunque formulato ulteriori osservazioni: in particolare, ha richiesto che le garanzie introdotte con il decreto siano previste come parametro di riferimento minimo anche per i trattamenti che vengono svolti in ambito pubblico sulla base di previsioni normative diverse. Ha inoltre chiesto che sia prestata particolare attenzione ai dati giudiziari raccolti da fonti aperte in caso di trattamenti svolti a fini di verifica della solidità, solvibilità ed affidabilità nei pagamenti. In tali casi si dovrebbero ammettere, quali legittime fonti di raccolta, solo i siti internet istituzionali, nonché quelli di Ordini professionali e di associazioni di categoria.
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