Come il governo cambia Roma
Non una Regione autonoma, ma nemmeno una città come le altre.
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Approvato in Cdm il disegno di legge costituzionale per maggiori poteri alla capitale. Riconosce a Roma la natura di ente autonomo, dotato di propri statuti, poteri e funzioni. “Le restituiamo il valore che merita, non è una città come le altre”, ha commentato Giorgia Meloni
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge costituzionale su Roma Capitale. Il provvedimento si compone di due articoli e introduce modifiche significative all’articolo 114 della Costituzione. L’articolo 1 è il fulcro della riforma e propone la sostituzione dell’attuale articolo 114 della Costituzione. La modifica più rilevante è l’inserimento esplicito di “Roma Capitale” tra gli enti costitutivi della Repubblica, accanto a Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e lo Stato. Questa inclusione enfatizza la peculiarità di Roma, riconoscendola come un ente territoriale “di genere proprio”, con una denominazione e un assetto ordinamentale unici e inassimilabili agli altri enti esistenti. “Le restituiamo il valore che merita, non è una città come le altre”, ha commentato Giorgia Meloni.
Il ddl, “integrando la previsione originaria dell’art. 114 Cost., ha l’obiettivo di dotare Roma Capitale di poteri e risorse adeguati alla propria realtà demografica, economica e sociale, in linea con le principali capitali europee”, si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento.
Il disegno di legge riconosce a Roma Capitale la natura di ente autonomo, dotato di propri statuti, poteri e funzioni, in linea con i principi costituzionali. La città, in quanto capitale della Repubblica, eserciterà la potestà legislativa in materie specifiche, tra cui: trasporto pubblico locale, polizia amministrativa locale, governo del territorio, commercio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali, turismo, artigianato, servizi e politiche sociali, edilizia residenziale pubblica, organizzazione amministrativa di Roma Capitale.
Viene inoltre stabilito che una legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta da entrambe le Camere e sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l’Assemblea elettiva di Roma Capitale, disciplinerà l’ordinamento di Roma Capitale e ne definirà i principi di decentramento amministrativo. Questa legge dovrà anche attribuire a Roma Capitale “condizioni peculiari di autonomia amministrativa e finanziaria” nel rispetto dell’articolo 119 della Costituzione, garantendo le risorse necessarie al finanziamento delle funzioni attribuite. Roma Capitale, a sua volta, attuerà il decentramento amministrativo sulla base di questa legge statale.
L’articolo 2 delinea le disposizioni transitorie e finali per l’applicazione della nuova normativa. Nel dettaglio, le funzioni legislative attribuite a Roma Capitale entreranno in vigore a decorrere dalle prime elezioni dell’Assemblea di Roma Capitale successive all’entrata in vigore della legge costituzionale. Inoltre, le leggi della Regione Lazio che riguardano le materie attribuite alla potestà legislativa di Roma Capitale continueranno ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle leggi capitoline. Infine, l’articolo 2 stabilisce l’applicazione a Roma Capitale di diverse disposizioni costituzionali, tra cui gli articoli 118 (funzioni amministrative e sussidiarietà), 119 (autonomia finanziaria), 120 (potere sostitutivo del Governo), 127 (impugnativa delle leggi) e 134 (competenza della Corte costituzionale), oltre all’articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012 sul pareggio di bilancio.
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