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FIRMATO IL DECRETO DEI BONUS DI APRILE E DI MAGGIO

I Ministri del Lavoro e dell'Economia hanno definito le modalità di attribuzione dell'indennità (bonus) di aprile e di maggio ai liberi professionisti iscritti alle casse

FIRMATO IL DECRETO DEI BONUS DI APRILE E DI MAGGIO

Il bonus di aprile sarà di 600 euro e sarà versato “in automatico” agli iscritti che hanno già  avuto il bonus di marzo. E tuttavia il decreto chiede alle casse di vagliare la documentazione di ammissione al bonus. Rendicontazione all’Agenzia delle Entrate. Fondo integrabile se, per il bonus di maggio i finanziamenti non basteranno.

Dal Fondo per il reddito di ultima istanza le casse (e gli enti) previdenziali avranno una quota parte di 650 milioni di euro, da ripartire fra le varie gestioni per il versamento del bonus di aprile e di maggio ai loro rispettivi iscritti  I Ministri del Lavoro e dell’Economia, Nunzia Catalfo e Roberto Gualtieri, hanno firmato il decreto interministeriale che definisce le modalità di erogazione dell’indennità di sostegno del reddito per altre due mensilità dopo il primo bonus di marzo.

Anche i bonus di aprile e di maggio saranno erogati ai Medici Veterinari liberi professionisti dall’Enpav che ne anticipa le somme per conto dello Stato.

Il beneficio è riconosciuto in conseguenza dell’emergenza epidemiologica ai liberi professionisti che abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività professionale, tre circostanze che vengono precisate dal nuovo decreto. Il decreto chiarisce che per “cessazione” dell’attività deve intendersi  la chiusura della partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020. La definizione di “riduzione o sospensione” dell’attività lavorativa – invece- non si applica ai giovani liberi professionisti che si sono iscritti alle loro casse previdenziali nel corso degli anni 2019 e 2020 ( i.e. “una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019, individuato secondo il principio di cassa, come differenza tra iricavi e icompensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività”).

Restano esclusi dal bonus gli iscritti già titolari di pensione e quelli titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre il bonus non è cumulabile con altri benefici eventualmente percepiti (es. reddito di emergenza, di cittadinanza)

La coda di marzo– Il nuovo decreto stabilisce che le nuove risorse vadano innanzitutto a ristoro di quella parte del bonus di marzo rimasta scoperta a causa dell’insufficiente finanziamento statale iniziale: quei 200 milioni poi aumentati a 280 che non sono del tutto bastati a coprire l’esborso sostenuto dalle casse. La compensazione è quindi dovuta principalmente nei confronti delle casse, che in molti casi hanno comunque già versato il bonus di marzo agli iscritti.

Il bonus di aprile– Riceveranno il bonus di aprile tutti i professionisti che l’hanno già ricevuto a marzo. Lo avranno anche i professionisti che si sono iscritti al proprio ente di previdenza nel corso del 2019 ed entro il 23 febbraio 2020, sempre che attestino un reddito rientrante nei limiti previsti dal “Cura Italia”. L’importo del bonus è confermato in 600 euro.

In via automatica?- Il decreto prevede che il sostegno al reddito per il mese di aprile venga erogato “in via automatica” ai professionisti che hanno già ricevuto il bonus di marzo. Tuttavia, l’articolo 3 del nuovo decreto interministeriale richiede la presentazione di una domanda – a partire da lunedì 8 giugno – al proprio ente previdenziale, corredata da una serie di dati e documenti che saranno i singoli enti previdenziali a chiarire se e come dovranno essere forniti. La predisposizione del modulo per la presentazione della domanda è infatti demandata agli enti previdenziali.

Verifiche e monitoraggio- Le casse e gli enti di previdenza trasmetteranno all’Agenzia delle Entrate e all’Inps l’elenco degli iscritti che hanno ricevuto il bonus, “per effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti”.

Dal 15 giugno, le casse dovranno rendicontare, con cadenza settimanale, al Ministero del Lavoro e dell’Economia i risultati del monitoraggio delle domande presentate e di quelle ammesse al pagamento. Lo scopo è di verificare il rispetto del limite di spesa complessiva (650 milioni di euro) e di individuare tempestivamente eventuali scostamenti che richiedano ulteriori integrazioni finanziarie da parte dei Ministeri. Il decreto interministeriale non indica l’importo del bonus di maggio.

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