Anno: XXV - Numero 53    
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Decreto Liquidità: misure di sostegno

Due sono le norme interessanti una (art. 12), chiarisce che il Fondo Gasparrini per i mutui prima casa è utilizzabile anche da parte di imprenditori individuali e artigiani; l’altra (art. 13), (tra l’altro) consente un maggior e più semplice accesso al Fondo centrale di garanzia PMI

Decreto Liquidità: misure di sostegno

Tra le misure di sostegno per lavoratori autonomi, professionisti e imprese il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (di seguito anche solo “Decreto Liquidità”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, n. 94 Anno 161° del 8 aprile 2020 prevede due norme interessanti, che in estrema sintesi hanno le seguenti finalità:

una (art. 12), chiarire che il Fondo Gasparrini per i mutui prima casa è utilizzabile anche da parte di imprenditori individuali e artigiani;

l’altra (art. 13), (tra l’altro) consentire un maggior e più semplice accesso al Fondo centrale di garanzia PMI, che potrà garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità, utilizzabile dalle imprese fino a 499 dipendenti (fino al 31 dicembre 2020).

Vediamole più nel dettaglio.

Art. 12 “Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”.

Con l’art. 12 il Decreto torna sulla disciplina applicabile al c.d. “Fondo Gasparrini” – istituito con la Legge 244/2007 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo di solidarietà per i mutui utilizzati per l’acquisto della prima casa – già oggetto di recenti modifiche dapprima con l’art. 26 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e poi con l’art. 54 del Decreto Cura Italia. Come sappiamo, il Fondo Gasparrini consente a chi abbia stipulato un mutuo per l’acquisto della prima casa di avvalersi della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Con il Decreto Cura Italia è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi della predetta facoltà – fino a dicembre 2020 – ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino il ricorrere delle seguenti condizioni (cfr. art. 54):

(i) aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33%, rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019;

(ii) il calo del fatturato deve essersi verificato nel periodo massimo di un trimestre, decorrente dal 21/2/2020 (e quindi fino al 21/5/2020);

(iii) il calo del fatturato deve essere conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Con il Decreto Liquidità, anzitutto, all’art. 12 si tenta di chiarire chi sono i “lavoratori autonomi” a cui è applicabile la misura in esame, attraverso un espresso richiamo all’art. 27, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (norma dedicata alla “Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa”). Per effetto di tale originario richiamo, i soggetti che avrebbero potuto avvalersi della garanzia del Fondo Gasparrini sarebbero stati i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Il rinvio espresso all’art. 27  ha avuto, però, vita breve, poiché è stato subito sostituito dal richiamo all’art. 28, comma 1 (rubricato “Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago”) del medesimo decreto 18/2020 (cfr. Gazzetta ufficiale n. 95 del 9 aprile 2020, con specifico “Comunicato relativo al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23). Conseguentemente alla rettifica, per “lavoratori autonomi” ora si intendono quelli “iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”. L’immediata rettifica pare più coerente con gli obiettivi proclamati nella Relazione tecnica del Decreto 23/2020 dove si esprime la volontà di consentire l’accesso al Fondo anche da parte di ditte individuali e artigiani (obiettivo che non veniva raggiunto con l’originario richiamo all’art. 27).

L’art. 12 del Decreto, infine, precisa che (per il periodo di nove mesi dall’entrata in vigore del presente decreto), in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Art. 13 “Fondo centrale di garanzia PMI”

Con l’art. 13, il Decreto Liquidità mira a favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano post emergenza sanitaria da covid-19, attraverso una maggior dotazione e una più semplice fruizione del Fondo di Garanzia per le PMI. Il Fondo potrà, infatti, garantire fino a 100 miliardi di euro di liquidità e sarà utilizzabile dalle imprese fino a 499 dipendenti, fino al 31 dicembre 2020.

Più precisamente, l’art. 13 in commento – norma assai articolata, di cui ci si limita a evidenziare le previsioni ritenute più rilevanti – prevede, tra l’altro che:

– la garanzia è concessa a titolo gratuito;

– l’importo massimo garantito per singola impresa (con numero di dipendenti non superiore a 499) è stato elevato da 2,5 milioni a 5 milioni di euro;

– l’importo totale delle operazioni finanziarie non può superare alcune soglie dettagliatamente indicate nell’art. 13, parametrate, alternativamente, alla spesa salariale annua del beneficiario, al fatturato totale del beneficiario nel 2019 o al fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 12-18 mesi (attestato mediante apposita autocertificazione ex D.P.R. 445/2000);

– la garanzia (diretta o per riassicurazione) può riguardare l’80/il 90/ o il 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a determinate condizioni (cfr. lett. d ed e dell’art. 13);

– la garanzia del Fondo è estesa automaticamente per i finanziamenti sospesi a causa del COVID-19 Virus;

– la garanzia è concessa con una procedura semplificata in favore di beneficiari finali che, alla data della richiesta di garanzia, siano in determinate situazioni di sofferenza (ad es. soggetti segnalati in centrale rischi con “inadempienze probabili” o “scadute o sconfinanti deteriorate” purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020; soggetti in concordato con continuità aziendale da data successiva al 31 dicembre 2019 o che abbiano stipulato accordi di ristrutturazione o abbiano presentato un piano attestato (purché, alla data del 9 marzo 2020, le loro esposizioni non siano peggiorate e si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza). Si precisa però altresì che sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” ai sensi della disciplina bancaria (lett. g dell’art. 13, ultimo paragrafo);

– sono escluse commissioni nei casi di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti;

– in alcuni settori (turistico – alberghiero e delle attività immobiliari) a determinate condizioni, la garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

– per piccole e medie imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (n base ad autodichiarazione) il Fondo può coprire fino al 100% i “nuovi finanziamenti” (definizione chiarita dalla norma in commento, lett. m) concessi da banche, intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, a determinate condizioni, ossia: (i) tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione; (ii) abbiano una durata fino a 72 mesi (iii) abbiano un importo non superiore al 25 per cento dell’ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo;

– è prevista la possibilità di cumulo con altra garanzia per beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (in base ad autodichiarazione), sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso.

– la garanzia è utilizzabile anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.

Fonte. Federnotizie

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