Decreto ingiuntivo all’ex condòmino
In caso di compravendita i giudici hanno cercato di trovare una soluzione di compromesso fra i due opposti indirizzi formatisi in materia
In evidenza
 
 Si è già trattato, su questa colonna, della controversa questione relativa all’imputazione dei contributi condominiali, tra vecchio e nuovo proprietario, in caso di compravendita dando conto, in particolare, delle pronunce della Cassazione con cui i giudici hanno cercato di trovare una soluzione di compromesso fra i due opposti indirizzi formatisi in materia (cfr. sent. n. 24654 del 3.12.’10 e, più recentemente, sent. n. 15547 del 22.6.’17).
Per completezza precisiamo, ora, che la giurisprudenza è invece concorde nel ritenere che, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà immobiliare, non può trovare applicazione, nei confronti dell’alienante, la previsione di cui all’art. 63, primo comma, disp. att. cod. civ., in virtù della quale, com’è noto, “per la riscossione dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”. L’amministratore può agire ai sensi del predetto art. 63, e quindi ottenere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, solo nei confronti del nuovo proprietario, il quale, in applicazione del secondo comma della stessa disposizione, è obbligato, solidalmente con l’alienante, “al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente” (dove “anno” – si badi bene – è da intendersi come “anno di gestione” e non “anno solare”). Nei confronti dell’ex proprietario, invece, l’amministratore non può avvalersi della clausola di provvisoria esecutività di cui alla norma in questione, sicché – limitando il discorso al procedimento monitorio – per recuperare gli oneri non ricadenti nell’ambito temporale di applicazione del secondo comma del più volte citato art. 63 (si pensi al caso di contributi deliberati e maturati al di fuori dell’“anno in corso” e di “quello precedente” la compravendita), deve agire con un ordinario decreto ingiuntivo.
Altre Notizie della sezione
 
 Separazione delle carriere e doppio Csm
31 Ottobre 2025Il testo, che ridisegna l'assetto della magistratura italiana, prevede anche la nascita di un'Alta Corte disciplinare.
 
 Sono molti i motivi per cui non si scende in piazza per Kiev. E tutti sbagliati
30 Ottobre 2025Replica di Coletti a Ferrario: l’antioccidentalismo, spiegato nel dettaglio, che non fa solidarizzare con gli ucraini. Come prima per il Ruanda o la Bosnia. Elementi di guerra mediatica e di strabismo morale.
 
 Tagli alla Giustizia, l’allarme degli avvocati romani: “Così si ferma il Paese”
27 Ottobre 2025Il presidente dell’Ordine di Roma, Graziani, denuncia i 40 milioni in meno previsti nel 2026: “Servono investimenti, non riduzioni, per ridare fiducia e velocità ai tribunali”.

 
 