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Apprendistato 1° livello minorenni: coerenza tra formazione e lavoro stagionale va.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1369 del 7 agosto 2023, ha precisato che è possibile stipulare l’apprendistato di primo livello con uno studente minorenne per attività stagionali, purché ci sia una stretta correlazione tra percorso di istruzione e attività lavorati

Apprendistato 1° livello minorenni: coerenza tra formazione e lavoro stagionale va.

La nota giunge in risposta ad un quesito dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro di Venezia in merito ai requisiti per la stipulazione di un contratto di apprendistato di primo livello, di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015, con specifico riguardo alla possibilità per lo studente minorenne, di età compresa tra i 16 ed i 17 anni, di svolgere un apprendistato per attività stagionale in qualità di cuoco soltanto se proveniente da un istituto scolastico alberghiero. Secondo gli ispettori, dalla normativa regionale di riferimento non si desume un divieto all’accesso al contratto di apprendistato stagionale derivante dall’iscrizione ad uno specifico percorso di istruzione; si fa riferimento, infatti, ai percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale, senza ulteriormente specificare la necessità o meno di una stretta correlazione tra l’attività lavorativa e il percorso di studi e formazione. Ma l’Ispettorato ricorda che nelle indicazioni fornite nel Manuale Operativo, allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2022, interpretativa dell’art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 e del D.I. 12 ottobre 2015, si precisa che il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma). Di conseguenza, non si può prescindere dal valutare la sussistenza di tale correlazione, anche alla luce della certificazione finale che dovrà essere rilasciata dall’istituzione formativa di provenienza dello studente.

Nota N. 1369 Del 7 Agosto 2023

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