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Pnrr e incarichi nella PA: i professionisti potranno rimanere iscritti alle Casse Private

La deroga è stata inserita con il comma 7-ter dell'art. 31 del D.L. n. 152/21, convertito in legge n. 233/2021 Arriva così la deroga al divieto di “revolving doors”, previsto dall’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001:

Pnrr e incarichi nella PA: i professionisti potranno rimanere iscritti alle Casse Private

Esso stabilisce che i dipendenti della Pubblica Amministrazione, per 3 anni dalla cessazione del rapporto di pubblico impiego, non possano collaborare con i privati nei confronti dei quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA.

Questo avrebbe significato che i professionisti assunti a trempo determinato presso la PA per l’attuazione del PNRR non avrebbero potuto riprendere immediatamente a pieno titolo l’attività professionale una volta terminato l’incarico.

Con la conversione in legge n. 233/2021 è stato invece modificato il comma 7-ter dell’art. 31 del D.L. n. 152/2021 (Decreto PNRR): esso stabiliva che “Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio”.

A questo capoverso è stato infatti aggiunto il periodo “Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all’articolo 53, comma 16 -ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Questo significa che i professionisti con incarichi a tempo determinato presso la PA per l’attuazione del Pnrr:

  • non dovranno cancellarsi dall’Albo, Collegio o Ordine professionale di appartenenza;
  • non avranno addebitati oneri per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati presso la PA;

potranno appunto restare iscritti a Casse Previdenziali;

  • potranno collaborare subito con le società nei confronti delle quali abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA.

La deroga è finalizzata a incentivare l’adesione dei professionisti all’attuazione del PNRR che invece, in presenza di vincoli, avrebbero potuto ritenere poco vantaggioso un incarico a tempo determinato e la preclusione di altre opportunità di lavoro.

Questa disposizione era stata comunque contestata da Inarcassa, che ne aveva sottolineato il contrasto con quanto previsto dallo Statuto, ossia che “Architetti e ingegneri assunti con contratto di lavoro dipendente (anche a tempo determinato) sono esclusi dall’iscrizione a Inarcassa e versano i contributi ad altre forme di previdenza obbligatoria”.

Sul punto era stato avviato anche un confronto con il Governo: alla fine ha prevalso la volontà di accelerare l’attuazione del PNRR, motivando il più possibile i professionisti alla partecipazione agli interventi.

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