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Giovedì 3 Ottobre 2024 ore 13:00
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Contratti pubblici confermare l’equo compenso nel Codice

La Confederazione presieduta da Gaetano Stella in audizione in Commissione ambiente della Camera.

Contratti pubblici confermare l’equo compenso nel Codice

«Per dirimere equivoci ed impedire abusi a danno dei professionisti,

Confprofessioni chiede che il principio dell’equo compenso, sancito dalla l. 49/2023, sia espressamente confermato nell’applicazione del codice degli appalti. Quindi, nel rispetto della normativa comunitaria, andrebbe espressamente prevista, per le gare di servizi di ingegneria e architettura, l’applicabilità di ribassi solo sulle spese accessorie, fermi restando i parametri stabiliti con decreto quali misura dell’equo compenso».

È quanto ha affermato oggi Mauro Iacumin, componente della giunta di Confprofessioni, durante un’audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera, dove è in corso la discussione su alcune risoluzioni finalizzate ad apportare modifiche al Codice dei contratti pubblici, riguardo allo svolgimento delle procedure di affidamento, la revisione dei prezzi e l’esecuzione degli appalti.

«I contratti pubblici, e in particolare la fornitura di servizi di ingegneria e architettura, sono l’esempio emblematico di un’asimmetria tra le parti che deve dar luogo all’applicazione dell’equo compenso», ha

sottolineato Iacumin, «viceversa, il valore di garanzia della nuova legge, fortemente voluta da tutti i partiti, su istanza pressante delle parti sociali, rischierebbe di perdersi nel nulla».

Nel suo intervento, il rappresentante dell’area tecnica di Confprofessioni ha ricordato che un’opera pubblica sia basata su tre fasi distinte ed interconnesse, con 3 protagonisti: programmazione, in capo

alle stazioni appaltanti (pubblica amministrazione); progettazione, in capo ai professionisti; realizzazione, in capo alle imprese. «Occorre, però, chiarire che la direzione dei lavori ed il collaudo dell’opera dev’essere in capo ai professionisti». Ha aggiunto Iacumin. «Inoltre, andrebbe introdotta una

disposizione che limiti il ricorso all’appalto integrato ai casi in cui la complessità estrema dei lavori e le esigenze di innovazione integrata, tra progettazione e produzione. Obiettivo: mantenere la dovuta indipendenza della progettazione dalla realizzazione, per aumentarne il controllo».

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