Visto di conformità: le osservazioni di Confprofessioni.
La Confederazione interviene sull’ordinanza n. 8845/2026 della Corte di cLa Confederazione interviene sull’ordinanza n. 8845/2026 della Corte di cassazione, che estende la responsabilità del professionista fino alla coobbligazione solidale per l’imposta evasa.assazione, che estende la responsabilità del professionista fino alla coobbligazione solidale per l’imposta evasa.
«L’ordinanza n. 8845/2026 della Corte di Cassazione, che estende la responsabilità del professionista fino alla coobbligazione solidale per l’imposta evasa, delinea un perimetro di controllo che oltrepassa ampiamente il dettato normativo. Il visto di conformità, per legge (DM 164/1999), implica esclusivamente un riscontro di carattere documentale e formale: pretendere che il professionista svolga una verifica “sostanziale” per accertare l’effettività del dato esposto significa snaturare l’istituto». Lo dichiara Andrea Dili, Vicepresidente di Confprofessioni e delegato all’area fiscale della Confederazione.
«La stessa Agenzia delle Entrate è stata costante nel ribadire che il visto non comporta valutazioni di merito, ma solo il riscontro formale della documentazione prodotta. Questa interpretazione giurisprudenziale – prosegue Dili – trasforma impropriamente il professionista in una sorta di ispettore tributario, pur non disponendo quest’ultimo degli strumenti e dei poteri istruttori necessari per accertare l’effettività economica delle operazioni. È un rischio sistemico: nessun professionista accetterebbe di asseverare la correttezza sostanziale di una dichiarazione senza avere i mezzi legali per verificarla. Il timore di incorrere in responsabilità solidali spingerà molti a rinunciare all’apposizione del visto, bloccando di fatto le compensazioni e l’utilizzo dei crediti d’imposta».
«In ogni caso, anche volendo ipotizzare un ampliamento della profondità dei controlli nel senso indicato dalla Suprema Corte, esso determinerebbe un incremento degli oneri a carico di imprese e cittadini, generato, oltre che dai relativi corrispettivi, dall’inevitabile impennata dei costi assicurativi, a danno di tutto il sistema». Conclude Dili: «È indispensabile un intervento interpretativo che riporti l’istituto nei binari fissati dalla legge, distinguendo nettamente tra il controllo formale del professionista e l’accertamento sostanziale, che spetta unicamente all’Amministrazione finanziaria. Non è accettabile che una sentenza nata da un caso patologico di presunta frode diventi un principio generale, con il rischio di paralizzare il legittimo utilizzo dei crediti tributari».
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