NO A RISERVE PROFESSIONALI INGIUSTIFICATE
Falcone: Corte di Cassazione in linea con i principi Lapet.
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Dalla corte di cassazione un nuovo sigillo sui principi della Lapet: netta distinzione tra attività professionali libere e quelle riservate. Con l’ordinanza n. 7128 del 25 marzo scorso la cassazione ha ribadito un principio fondamentale per l’intero comparto professionale: se un’attività non è espressamente riservata dalla legge a una professione ordinistica, il diritto al compenso non può essere negato per la sola mancanza di iscrizione all’albo.
Si tratta dell’ennesima pronuncia che si inserisce perfettamente nel solco delle storiche battaglie e dei principi da sempre sostenuti dalla Lapet, in prima linea nella tutela del legittimo esercizio delle professioni regolate dalla legge n. 4/2013 e nella difesa del principio della libertà del lavoro autonomo.
La vicenda trae origine dal ricorso di un professionista che aveva prestato la propria attività in favore di una s.r.l. per la gestione e la conduzione di pratiche di finanziamento bancario. I giudici di merito, in secondo grado, avevano negato al professionista il diritto a ricevere il compenso pattuito, sollevando come motivazione l’assenza dell’iscrizione all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. La corte d’appello aveva inoltre ritenuto inammissibile la tesi del professionista secondo cui quell’attività specifica non richiedeva l’iscrizione ordinistica, qualificandola erroneamente come una “domanda nuova” vietata in appello.
La cassazione ha pertanto ribaltato l’orientamento dei giudici di merito, smontando la decisione dell’appello, riaffermando con chiarezza che il mercato dei servizi di consulenza e assistenza non può essere monopolizzato al di fuori dei rigidi e tassativi confini stabiliti dalla legge. Esiste altresì un principio generale di libertà del lavoro autonomo che dà quindi diritto al compenso. “Questa ordinanza contribuisce a rafforzare la legittimità delle professioni di cui alla legge n.4/2013. – ha rimarcato il presidente nazionale Lapet Roberto Falcone – Abbiamo sempre evidenziato come l’estensione ingiustificata delle riserve di legge rappresenti un ostacolo alla libera concorrenza e una penalizzazione per migliaia di professionisti qualificati che operano sul mercato con serietà e competenza. La giurisprudenza si dimostra ancora una volta in linea con la visione moderna e pluralistica della galassia professionale promossa dalla Lapet, dove le competenze effettive e i contratti liberamente sottoscritti tra professionisti e clienti godono di piena dignità e tutela giuridica, senza barriere corporative ingiustificate”.
Sintesi dettagliata dell’ordinanza Cass. civ., Sez. II, n. 7128 del 25 marzo 2026
I fatti della controversia
La vicenda nasce da un incarico conferito a un professionista affinché assistesse una società nella predisposizione e presentazione di due pratiche di finanziamento bancario.
Una volta svolta l’attività, il professionista chiese il pagamento del compenso pattuito. La società contestò però il diritto al compenso sostenendo che il professionista non fosse iscritto all’albo dei commercialisti e che, pertanto, l’attività svolta dovesse considerarsi abusiva o comunque non remunerabile. I giudici di merito accolsero questa impostazione, negando il compenso.
Il professionista ricorse quindi in Cassazione, sostenendo che l’attività effettivamente svolta non consisteva in prestazioni riservate ai commercialisti né in attività di mediazione creditizia, ma nella semplice gestione amministrativa delle pratiche necessarie per ottenere il finanziamento.
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