Le novità della previdenza complementare dal 1° luglio 2026
Nuove regole per i fondi pensione: adesione automatica, investimenti personalizzati e rendite più flessibili.
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Adesione automatica con recesso possibile entro 60 giorni, nuova destinazione per gli investimenti delle iscrizioni tacite, più tipologie di rendita disponibili. Sono solo alcune delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2026 per la previdenza complementare, che saranno in vigore dal prossimo 1° luglio.
La più importante è probabilmente quella che riguarda le modalità di adesione. Oggi i lavoratori di prima assunzione hanno sei mesi di tempo per decidere della destinazione del proprio Trattamento di fine rapporto (Tfr) prima che questo confluisca – in assenza di scelta – automaticamente al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo. Dal 1° luglio, in assenza di una scelta esplicita del lavoratore alla prima occupazione (o con un nuovo rapporto di lavoro in caso di lavoratori che erano già aderenti alla previdenza complementare senza aver riscattato), scatterà l’iscrizione automatica al fondo negoziale previsto dal Ccnl, con la possibilità di recedere entro 60 giorni. Un’altra novità è costituita dal fatto che per le adesioni tacite si aderirà non solo con il Tfr ma anche con il contributo a carico del lavoratore (in presenza di determinati requisiti reddituali) e del datore di lavoro. Per quanto riguarda il modo in cui saranno investite le somme confluite tacitamente nel fondo pensione, esse non andranno più automaticamente nel comparto garantito, come avviene oggi, ma dovranno essere investite tenendo conto dell’orizzonte temporale e dell’età dell’aderente.
Ancora, per venire incontro alle esigenze di flessibilità al momento dell’erogazione delle prestazioni si prevedono anche nuove tipologie rendita con maggiore flessibilità. Un’altra importante novità, che sarà invece in vigore dal 31 ottobre prossimo, è quella relativa alla portabilità del contributo datoriale in caso di trasferimento della propria posizione ai fondi aperti. Il lavoratore che trasferirà la propria posizione da un fondo negoziale (chiuso) a un fondo aperto o a un Pip, dopo almeno due anni, manterrà infatti il diritto a ricevere il contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo.
Già in vigore dal 1° gennaio scorso, invece, è la nuova soglia massima di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare, passata da 5.164,57 a 5.300 euro annui.
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