Prestazioni occasionali, nuovo servizio per aziende del settore congressi e fiere
Nella circolare n. 75/2023 l'Inps ha precisato che possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento
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Dallo scorso 9 agosto il servizio dell’Inps “Contratto di prestazione occasionale” è stato implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, dando seguito alle modifiche normative introdotte dall’articolo 37 del decreto-legge n. 48/2023. Questo, infatti, ha previsto che gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, a decorrere dall’anno civile 2023 (1° gennaio – 31 dicembre), possono utilizzare il contratto di prestazione occasionale ed erogare compensi fino a 15.000 euro nei confronti della totalità dei prestatori. Nella circolare n. 75/2023 l’Istituto ha precisato che possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Rimangono fermi gli altri limiti economici di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, descritti nelle circolari Inps n. 107/2017, n. 103/2018 e n. 6/2023. L’Istituto precisa che nel caso in cui l’utilizzatore sia già registrato al servizio “Contratto di prestazione occasionale”, l’aggiornamento di classificazione avverrà in automatico al momento del primo accesso e qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro nell’anno civile.
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