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Consiglio di Stato: vigilanza piena sulle Casse previdenziali

Il CdS riafferma giurisdizione amministrativa e controllo ministeriale sugli aumenti contributivi Cipag.

Consiglio di Stato: vigilanza piena sulle Casse previdenziali

Di fronte all’aumento dei contributi disposto dalla Cipag – Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi professionisti, l’Associazione Geomobilitati adiva il TAR del Lazio impugnando le delibere di approvazione dei Ministeri vigilanti e, ove occorrer possa, la delibera adottata dal Comitato dei Delegati della Cipag.

Questo il nuovo regolamento sub articoli 3 e 4:

«Articolo 3

Contributo soggettivo

  1. Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto dai geometri iscritti alla Cassa di cui all’articolo 2 e si calcola sul reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente nello svolgimento dell’attività di geometra quale risulta dalla relativa dichiarazione resa ai fini fiscali, secondo le seguenti percentuali:
  2. a) 18% per il reddito professionale netto sino al tetto reddituale massimo indicato nella Tabella A allegata al presente Regolamento fino al 31 dicembre 2024, il 20% dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, il 22% a decorrere dal 1° gennaio 2027;
  3. b) 3,5% per il reddito professionale netto eccedente il tetto reddituale di cui alla lettera a).
  4. Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto anche per i redditi prodotti nell’anno di cancellazione dalla Cassa.
  5. La misura del contributo soggettivo dovuto dai soci delle società di cui all’articolo 2, comma 2, viene calcolata sugli utili attribuiti ai soci in ragione della propria quota di partecipazione.
  6. È in ogni caso dovuto dagli iscritti un contributo minimo, come indicato nella Tabella B allegata al presente Regolamento. Per l’anno 2025 è fissato un contributo in Euro 4.205,00, e, a decorrere dall’anno 2027, è fissato un contributo in Euro 4.715,00.
  7. Nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell’anno, la contribuzione soggettiva minima di cui al precedente comma è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione minima è interamente dovuta. Articolo 4

Contributo integrativo

  1. Il contributo integrativo obbligatorio è dovuto dai soggetti di cui all’articolo 2 nella misura del 5% da applicare secondo le modalità indicate nei commi successivi sul volume di affari prodotto nell’anno precedente. Detto contributo, ripetibile sul committente, deve essere versato alla Cassa indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo.
  2. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, applicano detta maggiorazione su tutti i corrispettivi relativi all’esercizio dell’attività professionale di geometra rientranti nel volume d’affari professionale dichiarato ai fini fiscali.
  3. Le società di cui all’articolo 2, comma 2, nonché le associazioni di professionisti applicano detta maggiorazione sul volume d’affari professionale della società o dell’associazione in ragione della quota di partecipazione agli utili di ogni socio o associato iscritto all’Albo. Tale contributo è versato alla Cassa per le società di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) dalle società stesse, mentre in tutti gli altri casi dal singolo professionista socio o associato.

Nel caso in cui tra i soci della società vi siano soggetti non iscritti ad Ordini o Collegi professionali, la quota di partecipazione da considerarsi ai fini del computo della maggiorazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo quella di tali ultimi soci.

Le società tra professionisti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), sono obbligate al versamento del contributo integrativo nell’ipotesi di mancato versamento da parte dei soci iscritti alla Cassa.

  1. La maggiorazione di cui al precedente comma 1 deve essere applicata su tutte le ricevute o fatture emesse dagli iscritti all’Albo dei geometri per prestazioni professionali, comprese quelle occasionali, anche se il professionista non è detentore di partita IVA o se la prestazione per cui viene chiesto il compenso non è assoggettabile all’IVA. Quanto sopra vale, altresì, per le ricevute o fatture emesse da associazioni o società professionali e similari cui appartengano geometri iscritti all’Albo.
  2. Gli iscritti alla Cassa sono in ogni caso tenuti a versare il contributo integrativo nella misura minima di cui alla Tabella B allegata al presente Regolamento.

Nelle ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso dell’anno, la contribuzione integrativa minima è proporzionalmente ridotta in relazione alle mensilità di iscrizione. Qualora nel corso del medesimo anno vi siano più periodi di iscrizione, la contribuzione minima è interamente dovuta.

  1. Parte del contributo integrativo previsto dal presente articolo è destinato, secondo le percentuali e le modalità stabilite dall’articolo 4, commi 4, 5 e 6, del Regolamento di previdenza ed assistenza, all’incremento dei montanti contributivi individuali ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, come modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 133.

La retrocessione non si applica nei casi di liquidazione di trattamento calcolato ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento di previdenza ed assistenza, salvo per le annualità di cui all’articolo 2, comma 6, e per il trattamento liquidato ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del predetto Regolamento.»

Il TAR Lazio, con sentenza n. 14924/2025 del 28.07.2025, non accoglieva il ricorso contro gli aumenti contributivi per difetto di giurisdizione, ritenendo che la questione doveva essere trattata innanzi al Giudice ordinario.

L’Associazione Geomobilitati si appellava la Consiglio di Stato il quale con sentenza, pubblicata il 15.05.2026, accoglieva il gravame e, per l’effetto, annullava con rinvio la sentenza di primo grado.

Il Consiglio di Stato, in questa materia, fissa dei principi fondamentali che non potranno essere dimenticati da tutte le Casse di previdenza dei professionisti.

Questa la motivazione del Consiglio di Stato:

«2.3.1. – La trasformazione degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al d.lg. 30 giugno 1994 n. 509 (Allegato unico, elenco A) in soggetti privati, tra cui la Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri odierna appellata, riguarda il solo regime della personalità giuridica e lascia intatti l’obbligatorietà della contribuzione e dell’iscrizione, la natura di pubblico servizio – in coerenza con l’art. 38 Cost.- dell’attività svolta, il controllo della Corte dei conti sulla gestione nonché il potere di ingerenza e vigilanza ministeriale; sì da integrare la trasformazione stessa piuttosto un’innovazione di carattere organizzativo, conservando agli enti una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico.

Proprio la rilevanza pubblicistica dell’attività che tali enti -pur privatizzati continuano a svolgere ne giustifica la sottoposizione all’attività di vigilanza ministeriale di cui si è detto, in particolare diretta, per quanto qui rileva, ai sensi dell’art. 3 del richiamato d.lgs. 509/1994, sia al controllo dei relativi Statuti e Regolamenti (cfr. comma 2, lett. a), sia delle delibere in materia di contributi e prestazioni (cfr. stesso comma 2, lett. a); restando, in entrambi i casi, l’efficacia degli atti condizionata all’approvazione ministeriale.

2.3.2.- Ogniqualvolta venga in considerazione l’attività di vigilanza ministeriale e le relative modalità di espletamento del controllo, secondo unanime giurisprudenza richiamata dallo stesso giudice di primo grado, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Lo stesso Tar Lazio -Roma, in un recente precedente invocato dall’Associazione appellante nella memoria prodotta in giudizio il 10 aprile 2026, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione in fattispecie analoga a quella che viene qui in considerazione, in continuità con precedenti pronunzie, chiarendo -sul piano generale- che se è vero che “possono essere indirettamente oggetto di legittima cognizione da parte del giudice amministrativo anche le deliberazioni dell’Ente previdenziale di approvazione dello statuto e dei regolamenti dell’ente….ciò è possibile negli stretti limiti in cui le censure impingono su profili di legittimità collegati alla funzione di vigilanza espletata da parte dei competenti Ministeri..”; facendone discendere che “..dinanzi al giudice amministrativo possono essere fatti valere: – sia i vizi propri dei provvedimenti ministeriali di approvazione, ovvero i vizi che attengono al relativo procedimento amministrativo; – sia i vizi relativi all’illegittimo esercizio del potere di vigilanza (Tar Lazio, sez. V, 4 settembre 2023, n. 13572,

non appellata, che richiama sez. V, 11 gennaio 2023, n. 1261 e sez. III-bis, 9 luglio 2018, n. 7609, parimenti non appellate) …” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V-ter, 24 giugno 2024, n. 12758).

2.4.- Applicando tali coordinate al caso che ci occupa, deve affermarsi la giurisdizione di questo giudice.

Non può dubitarsi che -nella fattispecie- siano oggetto di contestazione proprio le modalità di esercizio del controllo ministeriale rispetto all’approvazione del regolamento che ha ridefinito l’entità dei contributi (rimasti obbligatori -si ribadisce- nonostante la privatizzazione dell’Ente), riconducibile -come detto all’art. 3 del richiamato d.lgs. 509/1994 e che la sottostante deliberazione n. 5/2024 della CIPAG venga in rilievo soltanto in via mediata.

Si lamentano invero, come ben chiarito dall’Associazione appellante, sia vizi propri del provvedimento ministeriale di approvazione (si contestano, in particolare, la carenza di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’irragionevolezza, l’illogicità e la contraddittorietà), sia vizi relativi al potere di vigilanza, individuati nell’omessa rilevazione di presunti profili di illegittimità dell’operato della CIPAG; sicché l’approvazione della deliberazione de qua sarebbe rimasta sganciata da un’effettiva verifica di ragionevolezza e coerenza della scelta operata dalla Cassa di aumentare i contributi -obbligatori- in modo sproporzionato rispetto ai dati emergenti dal bilancio di previsione 2025.

Il potere di vigilanza ministeriale rappresenta dunque l’oggetto specifico del presente giudizio e ne individua il petitum sostanziale che, stando al consolidato orientamento della Cassazione, conduce alla giurisdizione competente (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez. un., 28/02/2025, n. 5375).

Altra questione è l’estensione del sindacato giurisdizionale alla deliberazione sottostante, evidentemente correlata all’ampiezza del potere di vigilanza spettante ex lege ai Ministeri, non confinabile a profili prettamente formalistici ed estrinseci senza determinarne di fatto la sterilizzazione.

3.- In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, affermata la giurisdizione amministrativa con riferimento alla fattispecie per cui è causa, con rinvio della decisione di merito al primo giudice ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 c.p.a. Trattandosi tuttavia di pronuncia di mero rito, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.»

È quantomeno singolare che nella vicenda in oggetto il TAR Lazio si sia discostato da quella unanime giurisprudenza di primo grado dallo stesso richiamata!

 

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