Cassa Forense: reddito superato per un solo anno non comporta iscrizione d’ufficio
Il presupposto dell'iscrizione è la continuità nello svolgimento dell'attività forense

Nell’ipotesi in cui un avvocato non svolga la professione con continuità e soltanto per un anno oltrepassi il reddito minimo, non scatta l’iscrizione d’ufficio alla Cassa Forense. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28449 depositata il 5 novembre 2019 (testo in calce), ha rigettato il ricorso avanzato dalla Cassa Previdenziale Forense, che aveva iscritto d’ufficio un avvocato in quanto, per un anno, aveva oltrepassato il reddito minimo. Per il collegio di legittimità il superamento del limite di reddito, di un unico anno, da parte dell’avvocato, non basta ad attivare l’iscrizione d’ufficio. Lo stesso giudice romano ha infatti evidenziato che il presupposto richiesto dalla disciplina positiva, è rappresentato dalla continuità nello svolgimento dell’attività forense.
Fonte. Altalex
Altre Notizie della sezione

Rischio in crescita nelle pensioni
16 Settembre 2025Le Casse italiane puntano su azioni, immobili e infrastrutture per migliorare i rendimenti, senza trascurare il controllo del rischio.

Cassa Forense premiata come Miglior Cassa di Previdenza 2025
15 Settembre 2025Il premio “MondoInstitutional Award 2025” è un riconoscimento agli Enti che operano nel settore previdenziale.

Ente biologi, il 19 settembre a Salerno il ‘Previdenza tour’
15 Settembre 2025Sotto i fari dell'Enpab rapporto tra nutrizione e salute cutanea.