Sulla prescrizione si rischia il caos giudiziario
Senza un massiccio investimento in organico e tecnologie informatiche, l'aumento di complessità normativa rischia di paralizzare tribunali già sottorganico, trasformando sulla carta una riforma volta al "giusto processo" in una causa di significativo disordine applicativo
In evidenza
Siamo in una fase cruciale per la giustizia penale italiana: il Ddl Costa, noto come “riforma della prescrizione 2026”, propone il ritorno alla prescrizione sostanziale in tutti i gradi di giudizio e l’abolizione dell’improcedibilità introdotta dalla riforma Cartabia (2021). Quest’ultima prevedeva la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado con termini fissi per appello (2 anni) e Cassazione (1 anno) oltre i quali il processo si estingueva per improcedibilità. La riforma 2026 mantiene la decorrenza della prescrizione fino alla sentenza definitiva, ma introduce aumenti dei termini di sospensione dopo le condanne di primo e secondo grado per ridurre il rischio di estinzione prematura: sospensione massima di 24 mesi dopo la condanna in primo grado e 12 mesi dopo la condanna in secondo grado; se i termini vengono superati la sospensione cessa e il tempo trascorso è computato ai fini della prescrizione.
Il legislatore intende altresì superare l’impostazione della “Legge spazza-corrotti” (2019) che aveva bloccato la prescrizione dopo il primo grado senza limiti, perseguendo l’obiettivo di evitare che il reato si estingua per l’inerzia dello Stato. Il disegno di legge, approvato dalla Camera nel 2024, è in discussione al Senato.
L’Associazione Nazionale Magistrati ha espresso forti riserve, definendo la proposta una potenziale “amnistia di fatto” per reati meno gravi ma socialmente rilevanti, specie nelle Corti d’appello congestionate. Vi è inoltre il concreto rischio di un “caos normativo e giudiziario” dovuto alla sovrapposizione di quattro regimi di prescrizione applicabili a seconda della data del fatto: 2017 (Orlando), 2019 (Bonafede), 2021 (Cartabia) e 2026. Tale pluralità normativa complica il calcolo dei termini e può favorire l’impunità in casi specifici, ad esempio per reati dei “colletti bianchi” e delitti contro la pubblica amministrazione.
La Corte costituzionale, con la sentenza del 10 febbraio 2026 n. 38 (depositata marzo 2026), ha chiarito che per i fatti commessi tra il 2017 e il 2019 si applica il regime Orlando, ritenuto più favorevole rispetto ai blocchi successivi; perciò la prescrizione per tali processi prosegue secondo le vecchie regole di sospensione (18+18 mesi). Per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 in poi, i processi erano soggetti all’improcedibilità; la riforma 2026 abolisce tale meccanismo ma prevede clausole di salvaguardia: se il termine di improcedibilità è già maturato il processo resta estinto, e se il procedimento è già in appello l’imputato può optare per il regime precedente o per il nuovo, con effetti differenti sulla estinzione del reato e sulle posizioni civili.
Il nodo tecnico centrale è la qualificazione dell’improcedibilità: se considerata norma processuale si applicherebbe tempus regit actum; se considerata sostanziale, rientra nel favor rei e segue la disciplina della prescrizione. La Corte ha indicato che, per gli effetti sostanziali analoghi alla prescrizione, l’improcedibilità deve seguire il regime più favorevole al reo. Per evitare incertezza la riforma contiene — o dovrebbe contenere secondo il dibattito — una norma transitoria che mantenga applicabili le disposizioni precedenti, se più favorevoli, per i reati commessi prima dell’entrata in vigore.
A maggio 2026 la situazione pratica è problematica: giudici e uffici si troveranno a gestire contemporaneamente quattro discipline diverse, con altissimo rischio di errori di calcolo dei termini e conseguenti scarcerazioni o estinzioni per mero errore cronologico. Ciò sottrarrà tempo alla valutazione probatoria e potrà incentivare le difese a strategie dilatorie in appello, mirando all’estinzione del reato. Senza un massiccio investimento in organico e tecnologie informatiche, l’aumento di complessità normativa rischia di paralizzare tribunali già sotto organico, trasformando sulla carta una riforma volta al “giusto processo” in una causa di significativo disordine applicativo.
di Vincenzo Musacchio su Huffpost
Altre Notizie della sezione
La verità delle gemelle Cappa: le cugine raccontano i rapporti tra Chiara Poggi e Sempio
06 Maggio 2026Sentite dai carabinieri a Milano: Stefania ha parlato per due ore. I legali: spirito collaborativo. Le domande sui «rapporti tra vecchi e nuovi protagonisti».
L’uso improprio di Minetti. Fallimento di una campagna contro Mattarella (e Berlusconi)
05 Maggio 2026Le inchieste giornalistiche sono sempre meritorie, ma chi le ha utilizzate per scalfire l’immagine del capo dello Stato (e colpire ulteriormente la memoria del Cav) assiste alla più classica eterogenesi dei fini.
Primo Maggio. Tre sindacalisti nel santuario sconsacrato
04 Maggio 2026I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil venerdì erano a Marghera, ovvero alla ricerca del “come eravamo”. Fu un caposaldo delle lotte operaie, e oggi è il simbolo di un colpevole declino. Le soluzioni sono unità sindacale e, prima ancora, fondamentali da ridefinire.
