IL BAZOOKA EUROPEO
Se ne continua a parlare in questi giorni, senza spiegare di cosa si stia parlando.
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Il riferimento normativo è costituito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023, entrato in vigore nel successivo mese di dicembre, sulla protezione dell’Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi.
Il Regolamento europeo muove da una premessa nel senso che l’Unione europea, nelle relazioni con il resto del mondo, promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini e, tra l’altro, alla solidarietà e rispetto reciproco tra i popoli nonché alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.
Il problema è che, dalle continue esternazioni, il Presidente Trump sembra intenzionato a dismettere il diritto internazionale (si applica fino ad un certo punto secondo il nostro Ministro degli esteri) per dar vita ad un nuovo ordine mondiale, fondato sulla legge del più forte.
Per contro, l’azione dell’Unione europea sulla scena internazionale si fonda su principi quali lo stato di diritto, l’uguaglianza, la solidarietà e il rispetto dei principi della Carta dell’ONU e del diritto internazionale.
Il regolamento UE del 2023 si applica in caso di coercizione economica esercitata da un paese terzo.
Si ha coercizione economica quando un paese terzo applica, o minaccia di applicare, una misura che incide sugli scambi o sugli investimenti al fine di impedire o ottenere la cessazione, la modifica o l’adozione di un particolare atto da parte dell’Unione o di uno Stato membro, interferendo in tal modo nelle legittime scelte sovrane dell’Unione o di uno Stato membro.
Mi pare evidente che l’idea di occupare la Groenlandia, con la minaccia di imposizione di dazi agli Stati che si oppongono, non possa che configurarsi come una coercizione economica ai sensi del Regolamento europeo.
In tal caso, dopo aver accertato la realtà della minaccia, l’Unione europea può adottare delle misure di anti coercizione individuate nell’allegato 1 e che sono:
«Misure di risposta dell’Unione a norma dell’articolo 8
- L’istituzione di dazi doganali nuovi o maggiorati, incluso il ripristino di dazi doganali al livello della nazione più favorita o l’istituzione di dazi doganali superiori al livello della nazione più favorita, o l’introduzione di eventuali oneri aggiuntivi sull’importazione o l’esportazione di merci, che possono comportare, ove necessario, l’inadempimento degli obblighi internazionali applicabili per quanto riguarda le concessioni tariffarie.
- L’introduzione o l’aumento di restrizioni all’importazione o all’esportazione di merci, comprese, se del caso, le merci soggette al controllo delle esportazioni, siano tali restrizioni rese effettive mediante contingenti, licenze di importazione o di esportazione o altre misure, o l’introduzione o l’aumento di restrizioni al pagamento delle merci, che possono comportare, ove necessario, l’inadempimento degli obblighi internazionali applicabili.
- L’introduzione di restrizioni agli scambi di merci attuate mediante misure applicabili alle merci in transito o misure interne applicabili alle merci, che possono comportare, ove necessario, l’inadempimento degli obblighi internazionali applicabili.
- Le misure seguenti, che possono comportare, ove necessario, l’inadempimento degli obblighi internazionali applicabili in materia di diritto di partecipazione alle procedure di gara nel settore degli appalti pubblici:
- a) l’esclusione dagli appalti pubblici di beni, servizi o di fornitori di beni o prestatori di servizi del paese terzo interessato o l’esclusione dagli appalti pubblici delle offerte il cui valore globale è costituito per oltre il 50 % da beni o servizi originari del paese terzo interessato, a meno che non sia necessaria una percentuale inferiore alla luce delle circostanze eccezionali del caso e purché la percentuale rimanente di beni o servizi non sia coperta da impegni assunti dall’Unione ai sensi dell’accordo sugli appalti pubblici concluso con l’Organizzazione mondiale del commercio o di un altro accordo sugli appalti pubblici concluso tra l’Unione e un paese terzo diverso dal paese terzo interessato; o
- b) l’imposizione di un adeguamento del punteggio (1) per le offerte di beni o servizi del paese terzo interessato o per le offerte di fornitori di beni o prestatori di servizi del paese terzo interessato.
- L’istituzione di misure che incidono sugli scambi di servizi e che possono comportare, ove necessario, l’inadempimento degli obblighi internazionali applicabili relativi agli scambi di servizi.
- L’istituzione di misure che incidono sull’accesso all’Unione di investimenti esteri diretti e che possono comportare, ove necessario, l’inadempimento degli obblighi internazionali applicabili.
- L’imposizione di restrizioni alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale o al loro sfruttamento commerciale, in relazione ai titolari di diritti che sono cittadini del paese terzo interessato e che possono comportare, ove necessario, l’inadempimento degli obblighi internazionali applicabili relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.
- L’imposizione di restrizioni per le attività bancarie, le attività assicurative, l’accesso ai mercati dei capitali dell’Unione e altre attività di servizi finanziari, che possono comportare, ove necessario, l’inadempimento degli obblighi internazionali applicabili in materia di servizi finanziari.
- L’introduzione o l’aumento di restrizioni alla possibilità di immettere sul mercato dell’Unione merci che rientrano nell’ambito di applicazione di atti giuridici dell’Unione in materia di sostanze chimiche, che possono comportare,
ove necessario, l’inadempimento degli obblighi internazionali applicabili.
- L’introduzione o l’aumento di restrizioni alla possibilità di immettere sul mercato dell’Unione merci che rientrano nell’ambito di applicazione di atti giuridici dell’Unione in materia sanitaria e fitosanitaria, che possono comportare, ove necessario, l’inadempimento degli obblighi internazionali applicabili.»
(1) Per adeguamento del punteggio si intende un obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti responsabili delle procedure degli appalti pubblici di ridurre relativamente, fatte salve talune eccezioni, il punteggio di un’offerta a seguito della sua valutazione, sulla base dei criteri di aggiudicazione dell’appalto definiti nei pertinenti documenti di gara, di una determinata percentuale. Nei casi in cui il prezzo o il costo sia l’unico criterio di aggiudicazione dell’appalto, l’adeguamento del punteggio è l’aumento relativo, ai fini della valutazione delle offerte, di una determinata percentuale del prezzo proposto da un offerente.
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