COVID - 19, come applicare il lavoro agile "semplificato"
Approfondimento della Fondazione Studi CdL
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Il Dpcm del 25 febbraio scorso, che attua le disposizioni del D.L. n. 6/2020 ampliando le previsioni del DPCM del 23 febbraio 2020, nel tentativo di limitare quanto più possibile gli effetti negativi del fenomeno epidemiologico determinato dal virus Covid-19 sul mondo produttivo, prevede (all’art. 2) che il lavoro agile sia “applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato”. Questa particolare formulazione testuale fa insorgere alcuni dubbi interpretativi e applicativi, anche in considerazione del fatto che nelle due versioni del DPCM l’applicazione del lavoro agile passa da ‘automatica’ a ‘provvisoria’. A fornire chiarimenti è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento pubblicato oggi, in cui analizza il regime derogatorio previsto dall’art. 2 del Dpcm del 25 febbraio, soffermandosi sull’ambito territoriale a cui fanno riferimento le norme, sulle modalità applicative del lavoro agile automatico e provvisorio e, in particolare, sulle criticità legate a quest’ultima modalità. Nel documento anche un modello di autocertificazione informativa, che il datore di lavoro deve compilare per attestare come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un lavoratore appartenente ad una delle aree localizzate come a rischio contagio.
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