Il decreto investimenti e il codice degli appalti
Italia Oggi ne ha dato ampia anticipazione il 10 luglio, tranne che su un punto cruciale.
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L’On. Freni, Sottosegretario al MEF, ha anticipato in Parlamento che entro il corrente mese sarà in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale recante: “disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, di depositario e di conflitti di interesse”.
Lo schema di regolamento è adottato sulla base dell’art. 14, comma 3, del decreto legge 06.07.2011, n.98, convertito con modificazioni, dalla legge
15.07.2011, n. 111, come modificato dall’art. 1, comma 311, della legge 29.12.2022, n. 197, che affida al Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la Covip, la definizione, con apposito decreto, di “norme di indirizzo in materia d’investimento
delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al d.lgs. 30.06.1994, n.509, e al d.lgs. 10.02.1996, n. 103, di conflitti d’interesse e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio”.
La lunghissima gestazione dal 2011 è da ricondursi alla contrarietà delle Casse di previdenza alla applicazione del codice degli appalti negli investimenti.
La cosa è singolare perché l’Adepp ha creato una piattaforma telematica, a disposizione di tutte le Casse del comparto, per espletare le gare per gli acquisti di beni, di servizi e lavori, sia sotto che sopra le soglie europee come regolate dal codice degli appalti.
Nel suo complesso, l’intervento normativo (12 articoli) persegue l’obiettivo – mediante la definizione di linee – guida, destinate ad essere recepite dagli enti nei propri regolamenti di:
- a) Orientare l’attività di investimento verso un’adeguata strategia di diversificazione del patrimonio, che eviti la sovraesposizione verso particolari tipologie di attivi (finanziari e non);
- b) Rafforzare i presidi organizzativi nella gestione delle risorse e nell’assunzione e monitoraggio dei rischi di investimento; c) Realizzare un’adeguata politica di prevenzione e gestione dei conflitti di
interesse.
Come afferma il Consiglio di Stato “la disciplina prevista è, quindi, volta ad affermare il principio della sana e prudente gestione nell’esclusivo interesse degli appartenenti alle categorie interessate, tenendo conto delle esigenze derivanti dall’assolvimento delle obbligazioni istituzionali degli enti a fronte della
contribuzione obbligatoria effettuata dagli iscritti alle gestioni previdenziali”.
Il regolamento individua modalità di gestione delle risorse, in forma diretta o, alternativamente, in forma indiretta, mediante stipula di apposite convenzioni con soggetti individuati quali gestori.
Per quanto riguarda la gestione delle risorse in forma indiretta, il Consiglio di Stato ha assunto sul punto una posizione molto ferma di cui ai pareri del 22.10.2015, n. 2871, 24.02.2016, n. 517, 14.02.2025, n. 117 e, da ultimo, con il parere 41/2025 dell’08.04.2025.
In tutti questi pareri, ormai consolidatisi nel tempo, il Consiglio di Stato ha sempre affermato, sia sotto la vigenza del decreto legislativo n.50 del 2016 che sotto quella attuale del 36 del 2023, che in ordine alla selezione del gestore, così come all’individuazione della banca depositaria, la sola procedura di
evidenza pubblica sia in grado di assicurare un’adeguata tutela degli interessi dell’ente previdenziale e degli aderenti e il perseguimento degli obiettivi indicati, nonché di garantire appieno il controllo sui procedimenti di esternalizzazione.
In buona sostanza anche nell’ultimo parere il Consiglio di Stato ha invitato il Mef a riformulare le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4, primo periodo e 8, comma 1 dello schema di regolamento, al fine di tenere conto delle esposte considerazioni.
Ho ragione di ritenere che il Mef non potrà che aver recepito i pareri del Consiglio di Stato, ma la contrarietà delle Casse di previdenza è stata risolta e con quali modalità? Non è dato sapere. Ma non è una questione irrilevante avendo il MEF interesse a far investire anche le Casse di previdenza, oltre ai
Fondi pensione, di più’ nell’economia reale attraverso il private debit e il venture capital.
Ma, come cantava Lucio Battisti, “lo scopriremo solo vivendo”.
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