La questione della rivalutazione delle pensioni ritorna in Corte costituzionale
La Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 14.02.2025 si era già occupata della questione, ma in termini completamente diversi dal quesito che, con ordinanza del 30.06.2025, è stato prospettato dal Tribunale di Trento, Sezione per le controversie di lavoro.
In evidenza

E infatti nel precedente di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2025, le parti hanno prospettato una lesione dei principi di uguaglianza e di progressività del prelievo tributario, presidiati dagli artt. 3 e 53 Cost., perché la limitata indicizzazione delle pensioni superiori a un certo importo si configurerebbe come una tassazione impropria e aggiuntiva, una vera e propria “patrimoniale”, priva però dei requisiti di generalità, proporzionalità e progressività del prelievo (nel giudizio di cui al n. 182 del 2024); una prestazione patrimoniale di natura tributaria posta a carico di una sola categoria di contribuenti, in violazione del principio dell’universalità dell’imposizione a parità di capacità contributiva e del principio di eguaglianza, con conseguente disparità di trattamento anche rispetto ai lavoratori ancora in servizio (nel giudizio di cui al n. 185 del 2024).
L’ordinanza del Tribunale di Trento (a firma del dott. Giorgio Flaim, top player in materia), invece, chiede alla Corte Costituzionale di verificare se, ferme restando le aliquote decrescenti di rivalutazione, un sistema ragionevole sia quello di applicare diverse aliquote per ciascuna fascia di pensione ovvero quello di applicare una sola aliquota commisurata all’ammontare complessivo del trattamento quando esso si eleva al di sopra di una determinata soglia.
La Corte costituzionale dovrà quindi ora affrontare una questione del tutto nuova e cioè se sia corretta la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi (cd. sistema a blocchi) anziché sulle distinte fasce di importo degli stessi trattamenti (cd. sistema a scaglioni) come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell’art. 1, comma 478 della legge 27.12.2019, n. 160 che a partire dal 01.01.2022 ha sostituito l’art. 69, comma 1, della legge n. 388 del 2000.
Proprio con la sentenza 19/2025 la Corte Costituzionale ha affermato che la legge n. 160 del 2019 è l’unica disposizione chiamata a governare la perequazione dei trattamenti pensionistici per l’anno 2023.
A decorrere dal 1° gennaio 2022 l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
- a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
La perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica diretto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche.
E’ riconosciuta la discrezionalità del Legislatore nel determinare il quantum della perequazione alla luce delle risorse effettivamente disponibili, secondo un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali.
La differenza tra l’applicazione della perequazione a blocchi o per scaglioni comporta differenziazioni dal punto di vista economico .
La rivalutazione per scaglioni è progressiva, quella a blocchi è ancora più penalizzante perché si abbatte sull’intero trattamento pensionistico, non più suddiviso con la progressività per scaglioni.
Esigenze di bilancio giustificano l’adozione della rivalutazione per blocchi anziché per scaglioni?
Questo il quesito dato che, tradotto in numeri, i sindacati parlano di un consistente risparmio di spesa.
Le conclusioni della ordinanza del Tribunale di Trento:
«b)“Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell’art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui, in contrasto con l’art. 36 comma 1 strettamente connesso all’art. 38 comma 2 Cost., dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (cd. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (cd. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell’art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160. Infatti la liquidazione del trattamento pensionistico al momento della collocazione a riposo del lavoratore deve conformarsi ai principi di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato dal titolare durante la sua vita lavorativa e di sufficienza ad assicurare allo stesso un’esistenza libera e dignitosa ex art. 36 co.1 Cost., in ragione della natura di retribuzione differita che possiedono i trattamenti di quiescenza (sent. n. 70 del 2015, punto 8), nonché dal principio di adeguatezza alle esigenze di vita in caso di invalidità e vecchiaia ex art. 38 co. 2 Cost. (sent. n. 34 del 2020, punto 15.2.1; sent. n. 70 del 2015, punto 10).
Il “nesso inscindibile che lega il dettato degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost” (sent. n. 70 del 2015, punto 10 e precedenti ivi richiamati) comporta che la liquidazione del trattamento pensionistico al momento della collocazione a riposo del lavoratore debba essere comunque in grado di esprimere il percorso lavorativo del prestatore (pur non imponendo quei precetti costituzionali “un’automatica e integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l’ultima retribuzione” – sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati; in termini simili sent. n. 19 del 2025, punto 10; sent. n. 234 del 2020, punto 15.2). “Proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d’acquisto della moneta” (sent. n. 70 del 2015, punto 8 e precedenti ivi richiamati).
Invece, come comprovato sub §2., dalla perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (cd. sistema “a blocchi”) derivano, in via tendenziale, allineamenti tra classi di pensione ab origine distinte sotto il profilo quantitativo, con i conseguenziali appiattimenti dei trattamenti.
Quindi, all’esito della perequazione mediante il sistema “a blocchi”, venendo meno le differenze di reddito esistenti tra i pensionati all’epoca della liquidazione dei trattamenti, la pensione di coloro che percepivano in quel momento un ammontare superiore risulta, in contrasto con l’art. 36 co.1 Cost. strettamente connesso all’art. 38 co.2 Cost., non più proporzionata alla quantità e qualità del lavoro da loro prestato durante le rispettive vite lavorative.
- c) Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell’art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui, in contrasto con l’art. 3, comma 1 Costituzione, dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (cd. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (cd. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell’art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160.
Come condivisibilmente asserito dalla parte ricorrente, contrasta con “il principio di non contraddizione sancito dal primo comma dell’art. 3 Cost.” la contemporanea vigenza, da un lato, di sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici che si riferiscono alla retribuzione percepita e/o alla contribuzione accreditata nel corso dell’intera vita lavorativa, e, dall’altro, di una perequazione automatica, quale quella “a blocchi”, che conduce all’allineamento di classi di pensione quantitativamente distinte all’epoca della liquidazione e al correlativo appiattimento dei trattamenti.
P.Q.M.
visto l’art. 23 L. 11.3.1953, n. 87
dichiara
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 1 co. 309 L. 29 dicembre 2022, n. 197 e dell’art. 1 co. 135 L. 30 dicembre 2023, n. 213, nelle parti in cui – in contrasto con l’art. 36 comma 1 Costituzione strettamente connesso all’art. 38 comma 2 Costituzione e con l’art. 3 comma 1 Costituzione – dispongono la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo le percentuali ivi previste, ma calcolate “con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi” (cd. sistema “a blocchi”), anziché sulle distinte “fasce di importo” degli stessi trattamenti (cd. sistema “a scaglioni”), come prescritto dalla regola generale di raffreddamento della rivalutazione pensionistica contenuta nell’ art. 1 co. 478 L. 27.12.2019, n. 160.
dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale”.»
Altre Notizie della sezione

Un numero non trascurabile di comuni montani
07 Luglio 2025Verso il fine vita?

Lo ius scholae, un’idea superficiale
04 Luglio 2025Non si conosce la realtà delle comunità cui appartengono coloro che si vorrebbero far diventare cittadini italiani.

Casse di Previdenza: sostenibilità e adeguatezza
03 Luglio 2025Sono le due facce di una stessa medaglia: se le pensioni risultano inadeguate, ci sarà una pressione perché le pensioni siano aumentate e la sostenibilità del sistema pensionistico può risultare compromessa.