Illegittimo il mancato differimento della prova d’esame di una praticante avvocato in stato di gravidanza
Il T.A.R. condanna il ministero della Giustizia anche al pagamento delle spese legali
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Una giovane donna G.V., praticante avvocato di Agrigento, assistita dagli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, aveva impugnato dinanzi al T.A.R. la decisione con la quale la Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Bologna, pur prendendo atto dello stato di gravidanza a rischio della candidata, ne aveva disposto un breve differimento della seconda prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, incompatibile con il sopravvenuto precario stato di salute della stessa.
Il T.A.R. Bologna, condividendo pienamente i motivi di doglianza fatti valere dagli avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha riconosciuto, già in sede cautelare, l’“assoluta preminenza delle ragioni di tutela della salute della donna in stato di gravidanza e del nascituro” e, per l’effetto, ha ordinato all’Amministrazione di disporre una seduta di esami suppletiva “in una data compatibile con lo stato di salute della ricorrente”.
A seguito del provvedimento cautelare reso dal T.AR. Bologna, la Commissione Esami ha fissato lo svolgimento della prova orale ad una data perfettamente compatibile con lo stato di gravidanza.
Il T.A.R., pertanto, ha preso atto della intervenuta cessata la materia del contendere, condannando tuttavia il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, giacché il differimento dello svolgimento della prova orale è stato disposto solo successivamente alla avvenuta proposizione del ricorso.
Per effetto della superiore pronuncia, la giovane candidata G.V. potrà, dunque, sostenere la seconda prova orale dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, mentre il Ministero dovrà rifondere alla stessa le spese processuali.
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