ARRIVA LA CASSA INTEGRAZIONE PER ATTIVITÀ PROFESSIONALI
Domande al via per l'assegno ordinario erogato dal Fondo per attività professionali: le modalità di presentazione delle richieste di assegno ordinario.
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Al via la procedura per l’assegno ordinario di integrazione al reddito previsto dal nuovo Fondo bilaterale di solidarietà per le attività professionali (istituito presso l’INPS e operativo da maggio). Con il Messaggio n.3240 del 28 settembre, l’INPS ha aperto i termini di presentazione delle domande, mentre le istruzioni per i datori di lavoro erano state già fornite con la Circolare n. 77 del 26 maggio scorso.
=> Integrazione salariale per attività professionali, istruzioni INPS
Domanda di accesso al Fondo
La domanda telematica si indirizza alla sede Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva, nell’arco di tempo che va dai 30 giorni precedenti ai 15 giorni successivi all’inizio della sospensione o riduzione dell’attività. Chi sfora la scadenza, sarà soggetto ad uno slittamento della decorrenza ed una riduzione del trattamento di integrazione salariale, che non sarà corrisposto per i periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
La procedura è uguale per tutti i Fondi di solidarietà: il servizio per l’invio della domanda è raggiungibile dal sito INPS (www.inps.it) alla voce Prestazioni e servizi, da cui poi accedere alla funzione Servizi per le aziende e consulenti. Dopo l’autenticazione, si deve selezionare dal menu il servizio CIG e Fondi di solidarietà > Fondi di solidarietà. Per l’invio delle domande è disponibile un manuale per Aziende e Consulenti nell’Area Download.
Casi particolari
Le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a partire dal 5 maggio 2021. In sede di prima applicazione, ai soli fini della presentazione della domanda, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato: in pratica, la decorrenza dei 15 giorni successivi alla sospensione coincide con la data di pubblicazione del Messaggio (28 settembre), con scadenza fissata al 13 ottobre 2021. Per eventi successivi al 28 settembre, il termine dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento stesso.
Sempre a partire dal 28 settembre, i datori di lavoro iscritti al Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali, inquadrati con c.a. “0S”, dovranno presentare al Fondo anche le domande con causale “COVID-19”, secondo i termini della Circolare n. 72/2021.
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