L’Adepp non vuole il codice degli appalti
A margine della presentazione del rapporto Covip il Presidente dell’Adepp ha sottolineato che soggiacere il codice degli appalti, perché per nostra esperienza questo ingesserebbe eccessivamente il sistema
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A margine della presentazione del rapporto Covip il Presidente dell’Adepp – l’Associazione che riunisce le Casse di Previdenza dei Professionisti – ha così dichiarato: «Alla luce dell’esperienza maturata con il codice di autoregolamentazione che ci siamo dati – prosegue Olivetti – l’auspicio è che il regolamento non contenga norme che ci obbligano a soggiacere il codice degli appalti, perché per nostra esperienza questo ingesserebbe eccessivamente il sistema, con rischio di favorire un cartello composto da chi è abituato a muoversi nei meandri delle normative italiane ed escludendoci dalla possibilità di accedere a grandi investitori internazionali che non sono interessati alle pastoie delle normative nazionali…». «… La stessa COVIP nella sua ultima relazione al MEF chiede un regolamento sufficientemente flessibile da consentire ai singoli enti l’adozione di scelte gestionali autonome e responsabili in ragione delle rispettive specificità». Evidentemente il Presidente dell’ADEPP non conosce i documenti stessi dell’ADEPP, dove si trova scritto esattamente che: è proprio l’art. 32, comma 12, d.l. n. 98/2011 che, adeguando l’ordinamento a quanto segnalato dall’Autorità di vigilanza nell’atto di segnalazione al Governo e al Parlamento, ha stabilito che le casse sono sottoposte alle disposizioni del codice degli appalti, modificando in via definitiva il comma 10-ter d.l. n. 162/2008, che, come già detto, nella formulazione previgente recava invece una norma interpretativa che escludeva dagli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico soggetti all’applicazione del codice. Occorre sottolineare che le Casse, dunque, essendo classificate quali stazioni appaltanti sono tenute ad applicare il codice e sono anche soggette alle disposizioni ed all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza amministrativa contenuti nelle disposizioni che richiamano l’art. 3, comma 25, d.lgs. n. 163/2006. Analizzando gli altri obblighi di natura ordinamentale occorre ricordare il comma 2, lett. e) dell’art. 22 l. n. 241/1990, con riferimento al diritto di accesso ai documenti, che già contiene la dizione “attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea” e trova da tempo applicazione alle Casse di previdenza. In buona sostanza l’obbligo di rispettare il codice degli appalti deriva dalla legge e non può essere certo modificato da un regolamento ministeriale, almeno questo secondo le fonti del diritto che abbiamo imparato a scuola.
Mala tempura currunt!
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