La legge Foti sulla Corte dei conti al vaglio della Corte costituzionale.
La questione nasce da un caso di malpractice medica: la Procura contabile ha citato un medico per danno erariale dopo che la Asl aveva risarcito un paziente.
In evidenza
Con ordinanza n. 11 del 2026 la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Puglia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art. 1, comma 1, III periodo, della legge 20/94 come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a) della legge 07.01.2026, n. 1, per contrasto con gli artt. 3, 32, 97, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui il Legislatore non ha previsto che la definizione di colpa grave debba ritenersi limitata alle ipotesi di condotte poste in essere nell’esercizio dell’attività amministrativa procedimentale e provvedimentale, o comunque non abbia previsto nella definizione della colpa grave, con riferimento ad attività materiali poste in essere da esercenti la professione sanitaria, le ipotesi di condotte concretizzatesi in violazione delle linee guida e prassi professionali vigenti e/o poste in essere in spregio dei canoni di prudenza, perizia, diligenza, cautela.
Questo il testo normativo al vaglio della Corte costituzionale:
“Art. 1
Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernenti l’azione di responsabilità e il controllo della Corte dei conti
- Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 1:
1) al comma 1:
1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento o la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza. Non costituisce colpa grave la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti»;
1.2) al terzo periodo, le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell’esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero dagli atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto sottoposto a controllo»;
2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo nei seguenti casi:
- a) conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;”
Il caso di specie è molto semplice: con atto di citazione depositato in data 09.09.2025, la Procura Regionale conveniva in giudizio un medico sanitario chiedendone la condanna al pagamento in favore della ASL/TA dell’importo in via principale di € 117.848,40 e, in via subordinata, di € 58.924,20, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, a titolo di risarcimento dei danni derivanti da un caso di cd. “malpracticemedica”.
La Procura Regionale riteneva che l’esborso patito dall’ASL di Taranto che aveva risarcito, a seguito di sentenza del Giudice civile, il danno ingiusto subito dal paziente, fosse da ricondurre alla condotta gravemente colposa del medico per colpa grave.
Nel giudizio la Procura Regionale presso la Corte dei conti ha ritenuto non applicabile al caso in esame la definizione di colpa grave introdotta dalla legge n. 1/2026.
La Corte dei conti, pur valutando apprezzabili le argomentazioni della Procura Regionale, ha ritenuto che non siano convincenti.
Dopo aver richiamato le linee guida in tema di responsabilità amministrativa enunciate nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 132/2024, la quale, nell’affrontare la questione di legittimità costituzionale del cd. scudo erariale, ha fornito un quadro riassuntivo delle caratteristiche salienti della responsabilità amministrativa e degli orientamenti via via espressi dalla stessa Corte Costituzionale in coerenza con il processo riformatore in atto dai primi anni 90 nell’ambito dell’agire pubblico.
Per la Corte dei conti pugliese occorre verificare se la scelta del legislatore di limitare la responsabilità a condotte dolose risponda ai canoni della ragionevolezza e non arbitrarietà di cui al punto 6.3 della sentenza n. 132/2024 citata.
Ebbene reputa la Corte dei conti pugliese che l’esclusione della responsabilità amministrativa per colpa grave, con riferimento ad attività materiali poste in essere dagli esercenti la professione sanitaria, appaia del tutto priva di razionalità nella misura in cui determina un effetto abrogativo implicito del tutto avulso dalla finalità sottesa all’intervento riformatore, realizzando un’ipotesi paradigmatica di eterogenesi dei fini.
Questo perché la legge Foti è intervenuta per far fronte al fenomeno della “paura della firma” e dunque unicamente con riferimento all’attività amministrativa finalizzata all’adozione di atti.
In buona sostanza, il legislatore, intervenendo sul regime generale della responsabilità amministrativa, ha in realtà, con riferimento al requisito psicologico, ristretto l’ambito di applicazione ad una limitata categoria di condotte, determinando così un vuoto di tutela rispetto alle garanzie di rispetto del principio di buon andamento con riferimento ad un’altra ampia gamma di attività in cui si estrinseca l’agire pubblico.
Per la Corte dei conti pugliese pare sia del tutto sfuggito al Legislatore l’effetto abrogativo che la tipizzazione della colpa grave avrebbe prodotto, escludendo una vasta categoria di ipotesi astrattamente generatrici di responsabilità amministrativa.
Per la Corte dei conti pugliese la tipizzazione della colpa grave introdotta dalla legge Foti, nella misura in cui esclude la responsabilità amministrativa per colpa grave di soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti che svolgono attività diverse da quelle propriamente amministrative, quali i medici, determini una irragionevole disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 della Costituzione.
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