Corte Ue: ok al requisito del permesso lungo periodo per l’assistenza sociale
Sentenza su un caso italiano: un’indennità negata dall’Inps a una cittadina albanese con permesso biennale.
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La Corte di giustizia dell’Unione europea ha stabilito che gli Stati membri possono subordinare l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale per i cittadini di Paesi terzi al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La pronuncia nasce da un caso italiano e chiarisce il confine tra misure di sicurezza sociale legate al lavoro e prestazioni di assistenza sociale finanziate dalla fiscalità generale.
Il caso italiano: l’indennità negata dall’INPS
La vicenda riguarda una cittadina albanese residente in Italia con un permesso biennale per motivi familiari, che le consentiva anche di lavorare. La donna si era vista negare dall’INPS un’indennità di assistenza sociale perché non era titolare del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, richiesto dalla normativa nazionale per accedere a quel tipo di sostegno.
La Cassazione ha rimesso la questione alla Corte costituzionale, che a sua volta ha chiesto alla Corte di giustizia Ue se il requisito del lungo periodo fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
La distinzione chiave: sicurezza sociale “da lavoro” e assistenza sociale
La Corte Ue ha chiarito che il principio di parità di trattamento previsto dal diritto dell’Unione opera solo per le misure di sicurezza sociale legate al lavoro, cioè finanziate da contributi e riconosciute su base non discrezionale.
Diverso, invece, il perimetro delle prestazioni di assistenza sociale, destinate a coprire situazioni di indigenza e finanziate dalla fiscalità generale. Per queste prestazioni, secondo la Corte, il diritto Ue non impone agli Stati membri di garantire automaticamente la parità di trattamento ai cittadini di Paesi terzi.
Il “lungo periodo” come prova di integrazione
In questo quadro, gli Stati possono richiedere condizioni che attestino un certo grado di integrazione stabile, come il possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, per l’accesso alle prestazioni assistenziali.
La Corte ricorda inoltre che anche per i cittadini dell’Unione l’accesso all’assistenza sociale nello Stato ospitante è collegato al possesso di un diritto di soggiorno permanente: un passaggio che, nella logica Ue, conferma l’idea di un allineamento graduale dei diritti dei cittadini di Paesi terzi a quelli dei cittadini europei, e non automatico.
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