Anno: XXV - Numero 76    
Venerdì 3 Maggio 2024 ore 13:15
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Come cambia il fisco per gli architetti, gli ingegneri e gli altri professionisti

Il Decreto Attuativo della Delega Fiscale ha introdotto alcune importanti novità per la determinazione del reddito dei professionisti. Scopriamo cosa cambia.

Come cambia il fisco per gli architetti, gli ingegneri e gli altri professionisti

L’Esecutivo ha messo mano alle regole fiscali previste per i professionisti. Alcune novità importanti sono state introdotte dal nuovo decreto attuativo della Delega Fiscale, attraverso la quale il reddito da lavoro autonomo arriverà ad essere trattato come quello dei lavoratori dipendenti. Il capitolo più interessante, sicuramente, è quello relativo al reddito omnicomprensivo.

Le novità relative al trattamento fiscale dei professionisti interesseranno direttamente ingegneri, architetti, geometri e qualsiasi altro lavoratore che stia svolgendo la libera professione. L’obiettivo del governo è molto semplice: si punta a semplificare i rapporti tra queste categorie di contribuenti e l’Agenzia delle Entrate, permettendo la detrazione delle spese che sono state sostenute per effettuare dei viaggi, per consumare dei pasti o per soggiornare in albergo. Ovviamente quando queste spese siano state sostenute per conto dei clienti. Senza dubbio la novità più rilevante è quella relativa ai criteri di tassazione, che verranno equiparati a quelli dei lavoratori dipendenti.

Il Decreto Attuativo dell’articolo 5 della Delega fiscale ha introdotto alcuni cambiamenti delle regole relative alla tassazione del reddito dei liberi professionisti. Viene introdotto il cosiddetto criterio dell’onnicomprensività: in altre parole tutte le somme che siano state percepite nel corso dell’esercizio della propria attività professionale concorrono alla formazione del reddito.

Ma come verrà calcolato il reddito da tassare? Le aliquote Irpef verranno applicate alla differenza tra tutte le somme che sono state percepite nel corso dell’anno – e che sono relative allo svolgimento dell’attività professionale – e l’ammontare delle spese che sono state sostenute nel corso dello stesso periodo d’imposta.

Non rientrano nella determinazione del reddito eventuali somme che risultano essere state percepite per la cessione della clientela o per la vendita di eventuali altri beni immateriali.

Dal calcolo del reddito vengono esclusi gli eventuali contributi previdenziali e quelli assistenziali. Non rientrano nel calcolo del reddito nemmeno le spese sostenute direttamente dal professionista e che sono state rimborsate dal committente, purché siano state addebitate analiticamente al cliente. Stesso discorso vale anche per il riaddebito ad altri lavoratori autonomi di eventuali spese sostenute per l’utilizzo in comune degli immobili strumentali necessari per svolgere l’attività professionale.

Una voce particolare, per il fisco, viene assunta dalle operazioni straordinarie: in questo caso si punta ad introdurre la neutralità fiscale. Non si realizzano delle plusvalenze o delle minusvalenze per i conferimenti dell’attività professionale.

In queste operazioni rientrano anche le operazioni relative alla cessione della clientela, che viene considerata un’attività immateriale.

Attraverso il decreto attuativo viene introdotta una nuova categoria di beni immobili, che risultano essere strettamente connessi con lo svolgimento dell’attività professionale. Questi immobili, compresi quelli che vengono utilizzati promiscuamente per lo svolgimento del proprio lavoro e per la vita familiare, vengono considerati strumentali all’attività, nel caso in cui siano stati riportati nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti Iva.

Vengono considerati come strumentali anche eventuali immobili presi in leasing. Nel caso in cui quelli strumentali o promiscui non siano stati inseriti all’interno dei registri, non ci sarà alcun effetto sulle plusvalenze o sulle minusvalenze. In questo caso è prevista l’indeducibilità delle quote di ammortamento del costo e di eventuali canoni di leasing.

Per questi immobili – ossia per quelli non registrati – l’indeducibilità si estende alle eventuali spese che il professionista deve sostenere per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la manutenzione ordinaria.

Risultano essere deducibili le quote di ammortamento nella misura del 50% dei costi relativi agli immobili promiscui, sempre che i beni risultino essere iscritti nel registro dei beni ammortizzabili o in quelli degli acquisti ai fini Iva. Diventano irrilevanti per il calcolo del reddito le spese di viaggio, trasporto, vitto ed alloggio o i rimborsi chilometrici.

Spese non rimborsate

All’interno del Decreto sono stati introdotti anche alcuni criteri di deducibilità per le spese che non sono state rimborsate dal committente. Questi costi potranno essere dedotti dal professionista a partire dalla data nella quale il committente ha fatto ricorso o risulti essere assoggettato ad uno degli istituti della crisi d’impresa o a procedure estere equivalenti.

Queste spese continueranno a rimanere deducibili anche nel momento in cui la procedura esecutiva, nei confronti del committente, sia infruttuosa. E, quando, il diritto alla riscossione del credito sia prescritto.

Capitolo a parte è costituito dai rimborsi di modesta entità – ossia quelli che sono inferiori a 2.500 euro – per i quali  è prevista la deducibilità dei costi sostenuti. Questo avviene nel caso in cui, ad un anno dalla loro fatturazione, il committente non abbia provveduto al loro rimborso.

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