Anno: XXV - Numero 79    
Mercoledì 8 Maggio 2024 ore 13:00
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‎ Responsabilità medici, ecco che cosa cambia nel patrocinio legale del medico ospedaliero

A cinque anni dal varo della legge Gelli Bianco i medici sono un po’ più tranquilli. Il punto della situazione

‎ Responsabilità medici, ecco che cosa cambia nel patrocinio legale del medico ospedaliero

Il diritto alla difesa è assicurato dalla costituzione all’articolo 24, oltre che dalle leggi e dai contratti. Ma questi ultimi ogni tanto non aiutano chi si deve difendere. Com’è emerso ad un recente webinar di Confederazione Italiana Medici Ospedalieri a cura dell’avvocato Giancarlo Faletti il medico ospedaliero non è molto aiutato dall’articolo 67 del nuovo contratto nelle cause per responsabilità penale e civile. L’articolo tratta il patrocinio legale, che l’azienda sanitaria dovrebbe mettere a disposizione del medico fin dall’apertura del procedimento insieme ad un legale ed eventualmente ad un consulente. Nei fatti le cose non vanno così “de plano”.

Partiamo dagli aspetti positivi: l’articolo recepisce la legge Gelli estendendo il patrocinio legale a mediazione ed accertamento tecnico preventivo alle condizioni previste dai regolamenti aziendali. Ma poi ci sono gli aspetti negativi. Intanto, se l’azienda sceglie un avvocato e il medico ne preferisce un altro, quest’ultimo va pagato dal medico. Solo in caso di assoluzione o proscioglimento il medico può chiedere rimborso delle spese legali ma nei limiti dei minimi tariffari e una parte della spesa resta in capo a lui, che paga per il suo diritto. Inoltre, nei casi di proscioglimento, là dove il giudice non sanziona perché applica una causa di esclusione della sanzione (esempio: chi ha proposto querela l’ha ritirata perché risarcito da medico od azienda) la maggior parte dei regolamenti aziendali non considera la situazione tale da imporre all’azienda il rimborso delle spese legali del medico che ha scelto un suo avvocato di fiducia. I casi di assoluzione dovrebbero invece essere sempre rimborsabili, ma ci sono aziende che distinguono tra assoluzioni per non aver commesso il fatto o il fatto non sussiste da quelle che assolvono perché il fatto non costituisce reato o non è più reato perché depenalizzato. Se invece azienda e medico hanno concordato la scelta dell’avvocato e il medico in primo grado è assolto ma nei successivi gradi è condannato per casi di dolo o colpa grave, l’azienda ha il diritto di richiedere in restituzione le spese legali da lei sopportate per garantire il diritto di difesa. La tutela con l’avvocato di Asl od ospedale infine non è accordabile al medico se esiste conflitto d’interesse, che si instaura ogniqualvolta di fronte ad un evento sfavorevole il medico declini le sue responsabilità accusando invece problemi inerenti all’organizzazione aziendale; in questo caso il medico si paga l’avvocato e se è prosciolto o non deve risarcire in sede civile può chiedere rimborso delle spese legali nei limiti in cui ciò è ammesso dal regolamento aziendale.

Molto dettagliati nel contratto sono i procedimenti disciplinari per i dirigenti medici e sanitari (articoli 69-79). Nel contratto precedente erano curati dall’ufficio procedimenti disciplinari e dal direttore di struttura e le competenze disciplinari rispettive erano distinte. Il direttore di struttura era competente sulle violazioni di contenuto minore, da rimprovero verbale o sanzione pecuniaria minima. Ora però il rimprovero verbale per i dirigenti non c’è più, si parte dal rimprovero scritto per salire via via a sanzione pecuniaria, sospensione, licenziamento. Viene meno il potere irrogatorio della sanzione in capo al direttore di struttura e tutte le violazioni sono decise dall’ufficio procedimenti disciplinari, eventualmente attivato dal direttore di struttura. Si riduce poi a due ipotesi il venir meno del potere disciplinare: perché esercitato fuori dai termini perentori fissati dalla legge: per la contestazione dell’addebito al dipendente il termine è 30 giorni da quando l’ ufficio procedimenti disciplinari è stato investito della questione; invece per la conclusione del procedimento disciplinare i 120 giorni già fissati in precedenza ma non decorrono più dalla data in cui si è verificato il fatto disciplinarmente rilevante bensì dalla contestazione di addebito. Nella sostanza, il medico ha meno margini processuali di manovra ed è chiamato più spesso a difendersi nel merito con due diritti da ricordare sempre: può acquisire copia integrale del contenuto del fascicolo del procedimento disciplinare; e può utilizzare la “difesa tecnica” che consente in alternativa di comparire di fronte all’ufficio procedimenti disciplinari o di mandare una memoria, assistiti da un dirigente sindacale o da un avvocato, o da entrambi se l’azienda lo consente.

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