Anno: XXV - Numero 77    
Lunedì 6 Maggio 2024 ore 13:00
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LA GIUSTIZIA RIPRENDE A MACCHIA DI LEOPARDO

Dossier Ocf sulla situazione nei tribunali italiani. Secondo l'Aiga, le prime incertezze non hanno tardato a manifestarsi in ordine all'applicazione concreta della misura di sospensione dei termini processuali.

LA GIUSTIZIA RIPRENDE A MACCHIA DI LEOPARDO

Roma, Milano, Napoli, Bari, Taranto, Palermo: tribunale che vai, linee guida che trovi. L’Organismo Congressuale Forense già a suo tempo ha denunciato la grave mancanza di coordinamento degli uffici giudiziari italiani, ciascuno impegnato a dettare linee guida proprie per superare la fase emergenziale. “Il risultato è un caos generale che, in molti casi, lascia la ripresa dell’attività solo sulla carta – commenta Giovanni Malinconico, Coordinatore dell’Ocf – una ripresa finta che coincide con la crisi dei colleghi, che invece chiedono di tornare a poter difendere i diritti dei cittadini nelle sedi naturali ad esse destinate: i Tribunali della Repubblica”.

Roma: nella Capitale, dove un video girato dal Presidente dell’Ordine Galletti mostra il peso materiale delle varie misure organizzative , ben otto chili di carte delle varie linee guida,  nell’Ufficio del Giudice di Pace vengono trattate 4 cause al giorno anziché le usuali 40. Il 10% del passato. In Corte d’appello civile vengono disposti rinvii ad un anno. Idem per il penale.

Milano: per quanto riguarda il Giudice di Pace civile, vengono rinviate in autunno le cause iscritte a ruolo nei primi di marzo (per le quali c’è la disponibilità dei fascicoli); rinviate a data da fissare le altre per le quali non c’è la disponibilità del fascicolo. In Tribunale invece, sempre per il settore civile, si trattano i procedimenti in cui non debbano essere presenti parti diverse da giudice e avvocati, ma ogni giudice si regola in modo diverso sulle modalità. Tutto il resto viene rinviato. Nel settore penale, per il Giudice di Pace non si tratta in dibattimento; per il Tribunale, si trattano udienze di discussione da remoto solo con il consenso del difensore. Con i detenuti in carcere, le udienze si svolgono da remoto, con il detenuto tradotto in questura; il difensore può decidere se stare in questura o nello studio. In caso di arresti domiciliari invece, le cause non si possono trattare perché il detenuto dovrebbe presenziare nello studio dell’avvocato e sedergli accanto per essere visibile a schermo.

Palermo: Nel capoluogo e in tutta la Regione, solo per restare nell’ambito del diritto di famiglia, le separazioni avvengono solo per via consensuale; ad Agrigento invece solo le giudiziali, in altri capoluoghi le udienze sono sospese e rinviate. Nel penale, sono escluse udienze che prevedano l’assunzione delle prove testimoniali, visto che il teste non si può ascoltare da remoto.

Bari: nel capoluogo pugliese si prevede in appello la trattazione scritta per le udienze che non prevedono la presenza di soggetti diversi dai difensori. In minima parte in presenza per le indifferibili e urgenti per cui non è possibile la trattazione scritta. Nel Tribunale civile sono celebrate le udienze con trattazione scritta e solo se indifferibili e urgenti in persona. Poche udienze in videoconferenza. Trattazione scritta senza comparizione anche per le separazioni. Nel penale i processi con imputati detenuti si celebrano in aula con imputati collegati da remoto, quelli con imputati liberi si celebrano in aula (massimo 4 imputati). Davanti al Giudice di Pace si celebrano in aula massimo tre udienze di discussione e massimo due udienze di remissione di querela e accettazione. Una situazione caotica che genera incomprensioni fra i protagonisti della giurisdizione, magistrati e avvocati. Si è sostenuto ad esempio dal parte dell’ANM Bari che l’Organismo Congressuale Forense avrebbe manifestato una apertura nel riconoscere l’utilità del processo da remoto anche al processo penale. L’Organismo politico dell’Avvocatura ha affermato più volte di non avere una pregiudiziale avversione nei confronti degli strumenti telematici, allo stesso tempo evidenziando che la celebrazione delle udienze da remoto non è compatibile con i principi di oralità e immediatezza del processo penale.

Taranto: si è giunti all’assurdo di un giudice di pace che con ordinanza disapplica le ordinanze del Presidente del Tribunale, dandone comunicazione alla Procura; e del Presidente del Tribunale che a sua volta diffida il giudice di pace di cui sopra, dandone comunicazione anche lui alla Procura.

Napoli: la maggior parte delle cause sia civili che penali stanno subendo ulteriori rinvii. Le penali, tranne le urgenti, sono quasi tutte rinviate e non vengono comunicati i rinvii. Per le cause civili che non sono rinviate, i giudici chiedono la trattazione scritta con onere della parte di depositare telematicamente atti già depositati in precedenza in modo cartaceo. Tutto fermo dal Giudice di Pace.

 Anche l’Aiga denuncia un’applicazione diversificata sul territorio nazionale della normativa d’urgenza, che comporta incertezze, perplessità e dubbi interpretativi che si traducono in concrete ed irreparabili lesioni dei diritti dei cittadini. “La ratio della normativa d’urgenza – Antonio De Angelis Presidente Aiga Nazionale – è stata quella di contenere gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria, nello svolgimento dell’attività giudiziaria ed evitare conseguenze sfavorevoli per gli addetti ai lavori (avvocati, magistrati e personale di cancelleria) che dall’11 maggio u.s. hanno ripreso la propria attività”. Secondo l’Aiga, le prime incertezze non hanno tardato a manifestarsi in ordine all’applicazione concreta della misura di sospensione dei termini processuali, si fa riferimento in particolare alla data di prima udienza fissata in citazione per gli atti notificati prima del c.d. Lockdown ed in relazione i termini di cui all’art. 543 c.p.c. 4° comma “Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. … omissis … Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore”Gli atti di citazione e gli atti di pignoramento presso terzi, che come noto si notificano unitamente ai titoli esecutivi, risultano, in gran parte, ancora nella disponibilità degli Ufficiali Giudiziari, stante le limitazioni di accesso agli uffici da parte degli avvocati, per poterli ritirare. 

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