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Il contributo degli avvocati non è flessibile

Il legale iscritto all'albo degli avvocati in Germania e in Italia è comunque tenuto all'obbligo contributivo integrativo: lo ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 5376 del 2019, intervenendo sul ricorso promosso dall'ente previdenziale nazionale avverso la sentenza di secondo grado di annullamento di una cartella esattoriale

Il contributo degli avvocati non è flessibile

Più precisamente si chiedeva al professionista il pagamento di alcune somme a titolo di conguaglio del contributo integrativo, richiesta alla quale lo stesso si opponeva deducendo il fatto di aver optato per la Cassa di previdenza tedesca, con la logica conseguenza che avrebbe dovuto essere assoggettato ad un’unica legge previdenziale. Chiamati a decidere sulla debenza o meno del contributo integrativo da parte di un avvocato iscritto all’Albo professionale e alla Cassa di Previdenza tedesca, nonché a quello italiano, i giudici della sezione lavoro hanno chiarito che i caratteri di indisponibilità ed inderogabilità propri della materia previdenziale portano ad «escludere che il soggetto interessato alla tutela previdenziale possa operare una scelta della legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui desidera sia attuata la sua protezione sociale o possa optare di conformarsi o meno alle prescrizioni dell’ente previdenziale deputato a presidiare le regole di sicurezza sociale e, in genere, delle istituzioni di sicurezza sociale dei singoli Stati membri dell’Unione». E vero che l’ordinamento italiano riconosce l’esercizio della facoltà di opzione al professionista iscritto ad altri Albi e Casse previdenziali, di tal che, ove questi esercitasse tale opzione a favore dell’uno o dell’altra, non avrebbe alcun l’obbligo; è altresì vero che esistono sul punto diverse fonti di natura regolamentare che governano la materia; e pur tuttavia, andava rilevato come nel caso di specie non potevano dirsi operanti, stante il fatto che il legale non aveva provveduto ad allegare alcuno dei criteri di collegamento previsti, fondando la sua pretesa solo sul fatto di aver optato per l’iscrizione nell’Albo e nella cassa tedeschi. I giudici della Suprema corte hanno quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza rinviando la decisione ad altra corte di merito.

Fonte. Italia Oggi Sette Affari Legali del 11/03/2019

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