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Equo Compenso, le osservazioni del Consiglio Nazionale Forense

Dal Cnf l’analisi della legge in vigore dal 20 maggio: la differenza tra equo compenso e tariffe, le misure più significative, le clausole abrogative

Equo Compenso, le osservazioni del Consiglio Nazionale Forense

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono in vigore dal 20 maggio le nuove disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Si tratta di una norma fortemente auspicata dal settore delle professioni al fine di contrastare eventuali abusi da parte di grandi imprese, soprattutto nei settori bancario e assicurativo. Per poter stabilire se un compenso sia “equo” o meno, si deve ricorrere ai parametri stabiliti con decreto ministeriale: a tal proposito ti suggerisco il software per la determinazione dei corrispettivi professionali, costantemente aggiornato, che ti guiderà nella definizione di un compenso equo.

Cnf: l’analisi della legge sull’equo compenso

In tema di equo compenso si segnala la scheda “LA RIFORMA DELL’EQUO COMPENSO. Osservazioni a prima lettura sulla legge 21 aprile 2023, n. 49” realizzata dall’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense, CNF.

Si tratta di osservazioni nei confronti della nuova norma che, a detta del Cnf, è apprezzabile nel complesso, dove emergono evidenti migliorie del quadro giuridico previgente. In via generale, la legge mira a superare la tendenza dei contraenti forti a ricorrere a moduli procedimentali formalmente e/o sostanzialmente diversi da convenzioni in senso stretto (incarichi singoli e ad hoc, scambi di lettere, etc.) per indebolire la tutela del professionista.

Partendo da un’analisi del contesto socio economico, il Cnf ha evidenziato che ad oggi si registra una più diffusa povertà lavorativa nel lavoro autonomo (con il 17,6%) anziché in quello dipendente (10,3%). I dati delle Casse professionali segnalano, infatti, come il 50% dei professionisti (in merito a professioni regolamentate) abbia un reddito inferiore alla media. Il documento passa poi ad individuare le misure più significative che la nuova legge ha introdotto, soffermandosi per lo più sulle tariffe professionali, da sempre un tema alquanto dibattuto.

In sintesi, il documento si compone dei seguenti paragrafi:

  • premessa: come si è arrivati alla nuova legge sull’equo compenso;
  • il contesto socio economico;
  • l’equo compenso “anticipato” dalla giurisprudenza: l’avvocato come “parte debole”;
  • equo compenso e tariffe: le differenze;
  • la riforma dell’equo compenso nella legge del 2023: le misure più significative.

Equo compenso e tariffe: le differenze

Il principio dell’equo compenso, ossia un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché conforme ai parametri vigenti, rappresenta un’inversione di tendenza rispetto alle liberalizzazioni che hanno investito il mercato dei servizi professionali negli ultimi tempi.

Tuttavia, a detta del Cnf, il richiamo all’istituto tariffario non è appropriato e spiega quali siano le differenze tra equo compenso e le tariffe:

  • le tariffe limitano la volontà delle parti sempre e comunque;
  • le disposizioni sull’equo compenso si limitano, invece, ad impedire condotte di abuso contrattuale, anche attraverso la nullità delle clausole vessatorie (artt. 1341 e 1342 c.c.).

Inoltre:

  • le tariffe comportavano restrizioni del mercato applicabili a qualunque rapporto contrattuale;
  • la normativa sull’equo compenso riguarda unicamente imprese bancarie ed assicurative, imprese con più di 50 dipendenti o un fatturato annuo superiore ai dieci milioni, e Pubbliche Amministrazioni.

In pratica il professionista (in generale e non solo l’avvocato) può invocare il diritto all’equo compenso solo nei confronti di contraenti effettivamente collocati su di una posizione economica di forza, che abbiano concretamente abusato di tale potere per imporre condizioni vessatorie, e, appunto, un compenso non “proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione“.

Equo compenso: le misure più significative

In base alla nuova norma, l’equo compenso risulta disciplinato da una legge applicabile direttamente a tutto il comparto delle professioni (e non più dall’art. 13 bis della legge forense).

Tra le varie misure, il Cnf  si sofferma sulle seguenti novità:

  • nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri, nonché quelle che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, o che impongano l’anticipazione di spese, o che, comunque attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità del lavoro svolto o del servizio reso;
  • condanna da parte del giudice per il cliente al pagamento della differenza tra quanto effettivamente corrisposto al professionista e quanto dovuto in base ai parametri; nonché un indennizzo fino al doppio della differenza di cui prima, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Il giudice può comunque chiedere al professionista di acquisire il parere di congruità, che costituisce elemento di prova;
  • revisione biennale dei parametri (una non novità per la professione forense, in quanto già previsto dall’art. 13 della legge 247/2012);
  • legittimazione in capo ai Consigli nazionali degli ordini professionali  ad adire l’autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso;
  • obbligo per i Consigli nazionali di introdurre specifiche previsioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta;
  • possibilità per le imprese di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali, e pertanto presunti equi fino a prova contraria;
  • legittimazione dei Consigli nazionali a esercitare l’azione di classe per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti;
  • parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella del professionista costituisce titolo esecutivo;
  • istituzione per legge dell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso presso il Ministero della giustizia, con il coinvolgimento di un rappresentante per Consiglio nazionale;
  • il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista;
  • applicazione della disciplina solo a banche, assicurazioni e imprese che occupano più di 50 persone o realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo superiore a 10 milioni di euro;
  • le disposizioni si applicano alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione;
  • le società veicolo di cartolarizzazioni nonché gli agenti della riscossione restano al di fuori del campo di applicazione della normativa sull’equo compenso;
  • la legge non si applica alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della entrata in vigore della legge stessa, ma solo a quelle sottoscritte a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

Le clausole abrogative disposte dall’equo compenso

Da ultimo, il Consiglio  alcune precisazioni sulle clausole abrogative disposte dalla legge. In particolare, l’art. 12 abroga le precedenti fonti della disciplina dell’equo compenso:

  • l’art. 13 bis, legge n. 247/2012, dell’ordinamento forense;
  • la lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del decreto Bersani, decreto-legge n. 223/2006. Si tratta della norma che abrogò la vincolatività dei minimi tariffari, smantellando in sostanza il sistema tariffario fino ad allora vigente.

Tuttavia, conclude il Consiglio, non è possibile ritenere che l’abrogazione riporti in auge le tariffe minime inderogabili, perché è tutt’ora in vigore l’art. 9 del dl n. 1/2012, il decreto Cresci Italia, con il quale il Governo Monti dispose la abrogazione in toto (e non solo relativamente ai minimi) delle norme tariffarie, cancellando dall’ordinamento le “tariffe” ed avviando la stagione dei “parametri”.

Per poter determinare correttamente i compensi professionali ed evitare, così, potenziali controversie legali, ti suggerisco di utilizzare un software calcolo parcelle per la determinazione in modo corretto, rapido e completo di parcelle e corrispettivi professionali per ogni attività professionale.

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