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Crotone – Il 24 luglio il convegno sulla “Responsabilità medica e sanitaria”

L’evento è stato organizzato da Salvatore Rocca, presidente del Movimento Forense di Crotone e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Crotone

Crotone – Il 24 luglio il convegno sulla “Responsabilità medica e sanitaria”

È in programma, in via telematica su Teams, per il 24 luglio, alle 15.00, il convegno La responsabilità medica e sanitaria – Profili di diritto sostanziale e processuale di carattere generale e in realtà al Covid 19, nella società e negli istituti penitenziari.

L’evento è stato organizzato da Salvatore Rocca, presidente del Movimento Forense di Crotone e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, e comincerà con i saluti di Tommaso Vallone, presidente Coa di Crotone, Giuseppe Pierro, editore AdMaiora Edizioni, Leonardo Maria Rocca, direttore Università “Niccolò Cusano” di Crotone, Rosaria La Porta, presidente del Comitato Pari Opportunità del Comune di Botricello. Modera l’avv. Salvatore Rocca. Introduce Caterina Marano, Coa dell’Ordine degli Avvocati di Crotone.

Relazionano Michele Filippelli, docente aggregato di diritto privato all’Università E-Campus, Direttore scientifico Alcmaeon, Paolo Iannone, avvocato del Foro di Bari, Jacopo Maria Abruzzo, Cultore della materia di Diritto Civile Unical, Amilcare Mancusi, responsabile e direttore Punto di Diritto, Garante Carlo Lio, autorità dei diritti dei detenuti della Regione Lombardia, Federico Ferraro, Garante dei diritti dei detenuti della regione Lombardia.

«Ringrazio il presidente Rocca – ha dichiarato Michele Filippelli – per il gradito invito a relazionare sul tema della responsabilità sanitaria durante il periodo emergenziale dovuto al covid-19. Si tenterà di evidenziare alcune criticità fisiologiche sopravvenute che hanno inciso, senza alcun dubbio, sulla sicurezza delle cure in un contesto di imprevedibilità degli eventi e di incertezza del diritto».

«Nel nostro ordinamento, tradizionalmente – ha dichiarato Rocca – a differenza di quanto accade negli ordinamenti di common law dove l’interprete tende a radicare la responsabilità medica nell’alveo della responsabilità aquiliana (torts), la giurisprudenza di legittimità tendeva a ricondurre la responsabilità civile dell’esercente le professioni sanitarie al regime giuridico della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c. Invero, appariva inadeguato agli occhi della Suprema corte, ricondurre tale responsabilità al regime aquiliano ex art. 2043 c.c.: una tale lettura comportava che il medico potesse essere considerato responsabile civilmente ex art 2043 esclusivamente nei casi in cui si fosse verificata una violazione del principio del c.d. alterum non laedere, che sarebbe configurabile unicamente quando, per effetto dell’intervento del sanitario, il paziente si trovasse in una posizione peggiore rispetto a quella precedente».

«Se, invece – ha aggiunto il presidente del Movimento Forense di Crotone – il paziente non realizza il risultato positivo che si potrebbe legittimamente aspettare dalle ordinarie tecniche sanitarie, non sarebbe configurabile una responsabilità extracontrattuale del medico, per il semplice fatto che il paziente non ha subito un danno rispetto alla situazione quo ante. Tuttavia il medico non sarà tenuto a garantire il raggiungimento di un determinato risultato, quale la guarigione del paziente, ciò nondimeno sarà tenuto a porre disposizione di quest’ultimo tutti gli strumenti e la professionalità necessarie per le indispensabili attività diagnostiche, terapeutiche ovvero palliative».

«Il substrato argomentativo di tale lettura ermeneutica – ha proseguito Rocca – era costituito dalla teoria del c.d. contatto sociale qualificato, in conseguenza del quale venivano attribuiti al medico specifici obblighi di protezione nei confronti del paziente la cui violazione imponeva, conseguentemente, il risarcimento del danno nelle forme dell’art. 1218 c.c.. La legge Gelli-Bianco ed il doppio binario di responsabilità, tra medico e struttura sanitaria, l’inquadramento sistematico operato dalla giurisprudenza non aveva contribuito a ridurre il c.d. fenomeno della medicina difensiva; esso, infatti, aveva parificato la posizione risarcitoria del medico a quella della struttura sanitaria, non tenendo conto delle significative differenze delle disponibilità economiche di entrambi. Non solo, l’onere probatorio a carico del medico rendeva ulteriormente difficile la difesa in giudizio incentivando, talvolta, cause promosse al solo fine di conseguire locupletazioni ingiuste. Per le suddette ragioni il legislatore, con la legge n. 24 dell’8 marzo 2017 – c.d. legge Gelli-Bianco–, intende prendere una inflessibile posizione».

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