Anno: XXVIII - Numero 86    
Lunedì 4 Maggio 2026 ore 13:00
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Riforma forense ultime battute

seduta decisiva per la riforma il 30 aprile.

Riforma forense ultime battute

Via libera a numerosi emendamenti dei relatori su attività riservate, professionale e tutele economiche. L’iter prosegue verso l’Aula.

Il 30 aprile la Commissione Giustizia della Camera ha proseguito in sede referente l’esame della delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense, affrontando un passaggio rilevante dell’iter parlamentare. La discussione, articolata in una seduta antimeridiana e una pomeridiana, si è concentrata sull’articolo 2 del provvedimento, relativo ai principi e criteri direttivi della delega. Il testo in esame riunisce differenti proposte di legge di iniziativa parlamentare e governativa, oltre a una petizione, con l’obiettivo di aggiornare profondamente la disciplina della professione di avvocato.

Ridefinizione delle attività forensi, esclusività e nuove aperture

Tra i punti centrali della riforma vi è la ridefinizione delle attività riservate agli avvocati. Con l’approvazione dell’emendamento 2.154 dei relatori, la Commissione ha stabilito che restano attività esclusive dell’avvocato l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nonché nelle procedure arbitrali, nella negoziazione assistita e nella mediazione obbligatoria o demandata dal giudice.

Viene chiarito che la consulenza e assistenza legale stragiudiziale, quando svolta in modo continuativo e organizzato e connessa all’attività giurisdizionale, rientra nella competenza degli avvocati, salvo specifiche competenze attribuite ad altre professioni regolamentate.

Tra le novità la possibilità di svolgere attività legale in regime di lavoro subordinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente all’interesse del datore di lavoro o dell’ente di riferimento. Tale previsione riguarda anche società, gruppi societari e, in determinate condizioni, associazioni ed enti rappresentativi di interessi collettivi.

Critiche su autonomia professionale

Questa apertura ha generato un acceso dibattito politico. Esponenti delle opposizioni hanno espresso forti perplessità, sostenendo che la norma rischia di compromettere il principio di autonomia e indipendenza dell’avvocato, considerato un cardine dell’ordinamento forense.

In particolare, è stato contestato l’ampliamento dell’ambito soggettivo della norma, che potrebbe includere non solo gli avvocati in senso stretto bensì pure gli iscritti all’albo, con possibili effetti distorsivi. La maggioranza ha replicato sottolineando che la disposizione ricalca in larga parte quanto già previsto dalla legge professionale vigente (legge n. 247/2012).

Compensi e tutele, scontro sui parametri

Ulteriore tematica di scontro è stata quella dei compensi professionali. La Commissione ha approvato modifiche che sopprimono il riferimento al limite minimo dei parametri regolamentari, sostituendolo con una formulazione più generica “a tutela del singolo professionista”.

I subemendamenti presentati per ripristinare un vincolo maggiormente stringente sono stati respinti, suscitando critiche da parte delle opposizioni, secondo cui la nuova disciplina non garantirebbe in modo adeguato gli avvocati economicamente più deboli, in particolare quelli in regime di monocommittenza.

Specializzazioni e formazione, ruolo del CNF

Tra le novelle approvate figura anche la revisione della disciplina delle specializzazioni forensi. Il titolo di specialista sarà attribuito dal CNF (Consiglio nazionale forense) sulla base di comprovata esperienza ovvero tramite iter formativi specifici. L’organizzazione dei corsi sarà affidata agli ordini territoriali, in collaborazione con associazioni specialistiche e università, rafforzando così il sistema di formazione continua e qualificata della professione.

Rappresentanza e governance dell’avvocatura

Importanti novità riguardano anche la struttura della rappresentanza forense. Con l’approvazione degli emendamenti 2.94 e 2.95, viene modificata la composizione del Consiglio nazionale forense, prevedendo l’elezione di ulteriori consiglieri nei distretti con un elevato numero di iscritti: uno ogni 10.000 iscritti, fino a un massimo di tre. La misura punta a migliorare la rappresentatività, ma ha suscitato perplessità trasversali. Alcuni deputati hanno evidenziato che il vincolo di provenienza da ordini circondariali differenti potrebbe penalizzare i grandi fori, limitando la loro effettiva rappresentanza.

Pubblicità e recupero crediti

Tra gli altri interventi approvati si segnala:

  • la sostituzione del termine “informazione” con “pubblicità” per disciplinare la comunicazione degli avvocati;
  • la revisione della disciplina dei pareri di congruità rilasciati dagli ordini, con l’obiettivo di facilitare il recupero dei crediti professionali;
  • l’introduzione di comitati per le pari opportunità presso ciascun ordine circondariale.

Iter parlamentare ancora aperto

Al termine della seduta pomeridiana, la Commissione ha approvato ulteriori emendamenti (tra cui il 2.155) e disposto la trasmissione del testo alle Commissioni competenti per i pareri, tra cui Affari costituzionali e Bilancio. Il provvedimento proseguirà quindi il suo iter parlamentare, con il passaggio in Aula che si preannuncia particolarmente delicato. I nodi emersi, quali autonomia della professione, equo compenso e rappresentanza, restano infatti al centro del confronto politico e istituzionale.

Di Avv. Laura Biarella su Giuricivile

 

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