Contratto nazionale per i dipendenti degli studi legali, ecco le principali novità
Risale ad alcune settimane fa la firma del nuovo accordo tra Confprofessioni e sindacati del personale. Oltre all’aumento retributivo di 215 euro, maggiore attenzione anche alla genitorialità.
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Come riportato nei giorni scorsi dal Dubbio, il dipartimento per gli Affari di Giustizia del ministero guidato da Carlo Nordio ha da poco reso possibile anche per gli avvocati che esercitano in forma associata, la compensazione dei debiti fiscali e previdenziali con crediti vantati in relazione al patrocinio a spese dello Stato. Una rettifica a lungo calorosamente sollecitata da Cassa Forense e Cnf. E particolarmente utile considerato che negli studi dove operano più avvocati è assunto spesso anche personale di segreteria, le cui eventuali pendenze Inps rientrano in queste compensazioni. A proposito di chi lavora alle dipendenze di professionisti, è il caso di ricordare le principali novità introdotte dal nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per gli studi professionali, siglato lo scorso 16 febbraio dopo un’attesa protrattasi per oltre 5 anni.
Nuove condizioni economiche. Dopo il rifiuto della proposta economica di Confprofessioni nel marzo 2022, i sindacati hanno ottenuto un significativo aumento retributivo a fronte dell’inflazione (8,1% nel 2022 e 5,4% nel 2023). L’incremento complessivo per il terzo livello sarà di 215 euro mensili, distribuiti in quattro tranche: 105 euro già conteggiati a marzo 2024, 45 euro a ottobre 2024, 45 euro a ottobre 2025, 20 euro a dicembre 2026. Inoltre, è prevista un’indennità una tantum, per la vacanza contrattuale, di 400 euro, suddivisa in due tranche di 200 euro ciascuna, a maggio 2024 e maggio 2025.
Il periodo di prova rimane invariato per ciascun livello, ma per i contratti a termine di durata pari o inferiore a 6 mesi, la durata massima della prova è ridotta alla metà.
Sostegno alla genitorialità. A partire dal 1° gennaio 2025, il nuovo Ccnl prevede che il trattamento di maternità obbligatoria a carico del datore di lavoro possa raggiungere il 90% della retribuzione.
Ferie. Il contratto conferma i 26 giorni lavorativi annui, che comprendono anche i sabati se l’orario è distribuito su sei giorni settimanali. Nel caso di settimana corta (lunedì-venerdì), il periodo di ferie è di 22 giorni lavorativi. È previsto che le ferie possano essere interrotte in caso di malattia documentata, e il periodo per usufruirne debba essere stabilito dal datore di lavoro di norma tra maggio e ottobre, in consultazione con i dipendenti.
Tutela della malattia e welfare contrattuale. I dipendenti hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di 180 giorni l’anno in caso di malattia, estendibile fino a 270 giorni per malattie invalidanti come le patologie oncologiche. È previsto anche un periodo di aspettativa non retribuita di 180 giorni previa presentazione di documentazione medica. Gli enti bilaterali, come Ebipro e Cadiprof, continueranno a erogare tutele finanziate tramite un contributo unificato di 22 euro mensili, di cui 2 euro a carico del lavoratore.
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