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Cassa Forense e Pnrr: ecco gli adempimenti per gli avvocati della PA

Entro il 2 dicembre i legali assunti dalle Pubbliche Amministrazioni dovranno scegliere se mantenere l'iscrizione all'istituto di previdenza

Cassa Forense e Pnrr: ecco gli adempimenti per gli avvocati della PA

Cassa Forense attraverso una sua nota ha ricordato gli adempimenti da parte dei professionisti iscritti cui è stato conferito l’incarico di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Pnrr. L’ente previdenziale fa riferimento al decreto del ministero del lavoro del 2 settembre 2022, che disciplina appunto l’«opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione».

Il decreto dà attuazione al comma 7 quater del dl 80/2021, il provvedimento che ha disciplinato le assunzioni per l’attuazione del Pnrr. I professionisti sono, infatti, inquadrati come lavoratori dipendenti e soggetti alla stessa disciplina contrattuale che viene applicata ai lavoratori dipendenti della PA con relativa iscrizione all’Inps. In particolare –  si legge nella nota – i suddetti professionisti sono tenuti a comunicare alla Cassa Forense, tramite posta elettronica certificata, entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico e comunque, se precedente, entro il termine perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore del citato Decreto, (2 dicembre 2022) l’accettazione dell’incarico e la volontà di mantenere o meno l’iscrizione presso la Cassa Forense.

Il modulo (da inviare attraverso posta certificata) è reperibile presso l’indirizzo disponibile sul sito ufficiale di Cassa forense,  nella sezione Documentazione – Modulistica. Menzione a parte per gli addetti all’Ufficio del Processo, soggetti ad una specifica e autonoma disciplina. In proposito il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense – prosegue la nota-  ha deliberato che la sospensione dagli Albi “ex lege” è equiparabile alla sospensione obbligatoria di cui all’art. 20, primo comma, della Legge n. 247/2012 che comporta la cancellazione dalla Cassa. Viene comunque fatta salva la facoltà, per il professionista, di manifestare, sempre via PEC, la volontà di restare iscritto alla Cassa.

La Nota conclude con una precisazione relativa alle sospensioni volontarie deliberate dai COA, Cassa Forense conferma che procederà alla cancellazione d’ufficio, come previsto dall’articolo 6 del vigente Regolamento Unico della Previdenza Forense.

Tratto da Il Dubbio

 

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