“Caccia” alle prove negli studi legali, la parola alle Sezioni Unite
In gioco il confine tra esigenze investigative e diritto di difesa. Canestrini: «Abbassare queste tutele significa indebolire lo Stato di diritto»
In evidenza
L’articolo 103 del Codice di procedura penale disciplina le garanzie di libertà dell’avvocato, tutelando il segreto professionale e l’effettività del diritto di difesa. In merito alle garanzie per ispezioni, perquisizioni e sequestri presso gli studi legali sono sorti in giurisprudenza diversi orientamenti. Uno di questi prevede che le guarentigie dell’articolo 103 c.p.p. operano in tutti i casi in cui l’atto sia eseguito nei confronti di un professionista iscritto all’albo che abbia assunto difese anche in procedimenti diversi e anche quando il medesimo avvocato rivesta la qualità di indagato. Un altro orientamento, restrittivo, ritiene che le guarentigie di cui all’articolo 103 c.p.p. non introducono una prerogativa personale dell’avvocato né una forma di immunità professionale, ma tutelano esclusivamente la funzione difensiva svolta nell’interesse dell’indagato o imputato. Pertanto, non si applicano quando l’atto di ricerca della prova riguarda un procedimento nel quale il difensore è personalmente sottoposto ad indagine.
A porre fine alle visioni contrastanti della giurisprudenza di legittimità saranno le Sezioni Unite della Cassazione. I giudici dovranno chiarire se le garanzie previste dall’articolo 103 c.p.p. per ispezioni, perquisizioni e sequestri negli uffici dei difensori hanno carattere soggettivo, in quanto collegate alla qualità professionale dell’avvocato e alla tutela del segreto difensivo, ovvero carattere funzionale, in quanto limitate al solo difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento nel quale sorge la necessità dell’atto di ricerca della prova. Quanto indicato dal Codice di rito non dovrebbe essere slegato dall’articolo 24 della Costituzione, comma II, che evidenzia l’inviolabilità del diritto di difesa «in ogni stato e grado del procedimento».
Secondo Nicola Canestrini, penalista e corresponsabile dell’Osservatorio avvocati minacciati dell’Unione Camere penali italiane, l’intervento delle SS.UU., richiesto dalla Sesta Sezione penale della Suprema Corte, rischia di alimentare la confusione. «Una mano sul citofono – dice Canestrini -, l’altra sul fascicolo di un cliente che con quell’indagine non c’entra nulla: è l’immagine della perquisizione di uno studio legale. Una sezione della Cassazione vuole mettere in dubbio che le garanzie dell’articolo 103 c.p.p. valgono anche quando è l’avvocato a essere indagato, come affermato oltre trent’anni anni fa dalle Sezioni Unite. L’accusa evoca subito il “privilegio di casta”. L’articolo 103 non protegge l’avvocato in quanto tale né gli regala un’immunità, ma una funzione, il libero dispiegarsi della difesa, e il segreto professionale che ne è il presupposto. Il segreto completa il diritto di difesa dell’assistito e poggia sulla funzione dell’avvocato quale collaboratore dell’amministrazione della giustizia (Cgue, C-305/05, Ordre des barreaux). Non privilegi di categoria, ha ribadito la Cassazione, ma riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa ex art. 24 Cost. (Sez. II, n. 44892/2022)».
Secondo Canestrini, occorre porre fine ad un luogo comune alimentato nel tempo. «Chi parla di “casta” – osserva – sposta l’obiettivo dall’assistito al professionista. Si attacca l’avvocato per colpire la difesa. Il bene protetto è un interesse generale; è nell’interesse della collettività che chiunque possa consultare un avvocato in condizioni di discussione piena e disinibita, e per questo il rapporto è privilegiato (Corte Edu, Gc, Altay c. Turchia, 2019). Nel diritto dell’Unione il segreto è principio generale di rango fondamentale (art. 8 con l’art. 6 Cedu; art. 7 con gli artt. 47 e 48 della Carta), abbassarne le garanzie non tocca un’immunità corporativa, erode un architrave dello Stato di diritto. Applicare l’articolo 103 del Codice di procedura penale non rende lo studio inviolabile, ma incanala la ricerca della prova in un procedimento controllato: avviso al Consiglio dell’Ordine, riserva di giurisdizione con decreto motivato del giudice, esecuzione personale del magistrato sono filtri, non sbarramenti».
Lo studio, evidenzia Canestrini, «non è refugium peccatorum, ma neppure zona franca»: «L’avvocato risponde per ciò che ha fatto, ma essere indagato non autorizza a rovistare a strascico tra le carte difensive dei suoi assistiti. E sono i terzi l’argomento decisivo. Nello studio non ci sono solo le carte dell’indagato, ma i fascicoli di assistiti estranei all’indagine. La perquisizione al ribasso travolge il diritto di difesa e il segreto di soggetti incolpevoli e senza voce nel procedimento. La lettera del comma 2 è netta, niente sequestro di carte relative all’oggetto della difesa, salvo corpo del reato, e non si spegne perché l’avvocato è indagato, semmai si accende. Le Sezioni Unite Grollino, già nel 1993, hanno fissato il principio. Le garanzie valgono ogni volta che l’atto si esegue nello studio di chi ha assunto difese, anche in procedimenti estranei (Sez. Un., nn. 24-25/1993). Conta la funzione, non la veste. L’indirizzo restrittivo (Stasi 2018; Sez. II, n. 44941/2024) inverte invece l’ordine dei valori, anteponendo l’esigenza investigativa al bene costituzionale».
Il corresponsabile dell’Osservatorio avvocati minacciati dell’Ucpi riflette, infine, sulla riserva di giurisdizione del comma 4 dell’articolo 103. «È sostanza – dice Canestrini -, non forma: interpone un controllo terzo quando si penetra nel cuore del rapporto fiduciario. Strasburgo pretende un vaglio giurisdizionale effettivo verso gli studi (Brazzi c. Italia, 2018; André c. Francia, 2008), e l’articolo 4 della direttiva 2013/48/Ue impone di rispettare la riservatezza delle comunicazioni difensive: la lettura restrittiva non regge agli articoli 11 e 117 della Costituzione. Del resto, non stupisce la volontà di ripensare la tutela del diritto di difesa. Anche sulle intercettazioni, vietate, inutilizzabili, dal 2017 non trascrivibili, il Codice pareva blindato, ma restano comunque ascoltate. La verifica è postuma, sicché si ascolta prima e si valuta dopo, quando gli inquirenti hanno già appreso la strategia difensiva. Il segreto è del resto corollario del nemo tenetur (Saber c. Norvegia, 2020) con il digitale aggrava tutto. Estrarre una copia forense equivale a impossessarsi dell’intero archivio difensivo, con i dati di una pluralità indistinta di assistiti, e l’inutilizzabilità a valle (comma 7) non basta se a monte si è già guardato tutto. In gioco non è la sorte di un singolo avvocato, ma l’indipendenza della difesa. Se basta iscrivere un legale nel registro degli indagati per entrare nel suo studio senza filtri, si rischia un chilling effect. Ogni difesa scomoda diventa indagine potenziale. Difendere l’articolo 103 non è difendere un privilegio, è difendere lo Stato di diritto nel punto in cui è più facile aggredirlo, dove quasi nessuno protesta, perché a essere perquisito è “solo” un avvocato»
Di Gennaro Grimolizzi su Il Dubbio
Altre Notizie della sezione
Al Csm cade il tabù delle “pagelle” perfette alle toghe
26 Giugno 2026Area e Mirenda d'accordo sull'anomalia del 99% dei giudizi positivi, ma passa la linea del compromesso.
Gip collegiale, l’Anm non lo vuole e agita lo spettro mafia e femminicidi
26 Giugno 2026L’entrata in vigore del nuovo “collegio” era stata posticipata al febbraio 2027. Ma per le toghe non basta e provano con l’allarme.
Gip collegiale, Costa sfida l’Anm: «Serve contro gli abusi cautelari»
25 Giugno 2026Il capogruppo di Forza Italia replica a Tango: «Le resistenze sono dei pm, leggano i numeri sulle ingiuste detenzioni».
