Basta rinvii d’ufficio
Aiga chiede una vera fase 2 per la giustizia
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Il d.l. 28 del 2020, che avrebbe dovuto chiarire termini e modalità di avvio della c.d. fase 2 per la Giustizia, rischia invece di provocare ulteriori confusioni e lungaggini. Non condivisibile appare, anzitutto, la decisione di prorogare il termine originariamente previsto del 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020, che comporterà in concreto una sostanziale paralisi della Giurisdizione fino a dopo l’estate. Oltre ciò, l’Aiga esprime forti perplessità in ordine alla conferma della decisione di demandare ai capi degli uffici giudiziari dei singoli Tribunali tutta l’organizzazione della “fase 2”, con conseguenti provvedimenti adottati dalle Autorità Giudiziarie diversi in ogni Tribunale. L’Aiga ritiene che il Governo debba adottare alcune misure chiare ed uniformi su tutto il territorio nazionale, anzitutto al fine di evitare la discrezionalità in capo al singolo magistrato di poter decidere autonomamente il rinvio delle udienze a dopo settembre. In primo luogo, se vi è accordo delle parti, in tutti i procedimenti civili andrebbe consentita la trattazione scritta attraverso lo scambio ed il deposito telematico di un verbale firmato digitalmente contenente richieste, conclusioni e repliche e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. In alcuni casi, relativamente al periodo emergenziale, la trattazione scritta – le cui modalità si chiede, appunto, siano uniformi in tutti i Tribunali – dovrebbe essere resa obbligatoria (a titolo esemplificativo: le udienze di richiesta di rinvio per precisazione delle conclusioni o l’udienza di precisazione delle conclusioni di primo e soprattutto di secondo grado), valorizzando negli altri casi la possibilità di svolgere le udienze da remoto (ad esclusione delle udienza di prova testimoniale) Relativamente al settore penale si apprezza l’intervento che ha accolto le richieste dell’avvocatura escludendo dal novero delle udienze che potessero essere svolte da remoto quelle di discussione e quelle relative alla escussione di tutti i soggetti chiamati a testimoniare. Occorre, tuttavia, un provvedimento uniforme nazionale che preveda di celebrare, in sicurezza, le udienze dove non vi sia la presenza di ulteriori soggetti diversi dall’imputato, dal difensore, dal giudicante, dal cancelliere e dal pubblico ministero. E solo nel caso in cui la celebrazione del processo “tradizionale”, ossia tenuto nelle aule di udienza, non possa essere attuata, in quanto non potrebbe essere garantita la sicurezza sanitaria delle persone, dovrà essere prevista, per la sola fase emergenziale, la possibilità di effettuare da remoto le udienze aventi ad oggetto le seguenti attività: prime udienze ove non siano previste eccezioni preliminari, istanze per accedere alla messa alla prova, rinvii per mancato deposito del programma da parte dell’Uepe, udienze in esito a messa alla prova, richieste di procedere a giudizio abbreviato non condizionato, udienze di applicazione della pena su richiesta delle parti ove già concordata con il pubblico ministero. La Giustizia, quale servizio pubblico essenziale per il nostro Paese, non può subire ulteriori rallentamenti o essere considerata uno di quei settori da far “ripartire” per ultimo; le udienze, quali “luoghi” e “fasi” nei quali si esplica l’attività processuale demandata anche agli avvocati, che rimangono una figura imprescindibile del sistema giustizia e che, al pari di ogni altro soggetto hanno necessità di riprendere a lavorare onde non subire le devastanti conseguenze economiche determinate dalle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria, devono potersi celebrare, ovviamente in modalità compatibili all’osservanza di tutte le misure di sicurezza e precauzionali atte a contrastare la diffusione del Covid19.
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