Una riforma che snatura la Corte dei conti
La riforma contro la burocrazia difensiva introduce pareri preventivi e silenzio-assenso, trasformando la Corte in consulente degli amministratori e indebolendo terzietà, responsabilità erariale e tutela dell’interesse pubblico.
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Il 27 dicembre 2025 il Senato ha approvato il DDL sulla Corte dei Conti.
La riforma introduce un tetto alla responsabilità erariale per colpa grave, escluso naturalmente il dolo, e delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte.
La riforma si muove nell’ottica di arginare il fenomeno della paura della firma, detta anche burocrazia difensiva.
Nella sentenza della Corte Costituzionale 18.01.2022, n. 8, sull’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, ai punti 2.4 e 2.5 della motivazione, si legge che “per opinione ampiamente diffusa, deve individuarsi, infatti, proprio in tale stato di cose, una delle principali cause della sempre maggiore diffusione del fenomeno che si è soliti designare come “burocrazia difensiva” o “amministrazione difensiva”. I pubblici funzionari si astengono, cioè, dall’assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell’interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnativa (in quanto appiattite su prassi consolidate e anelastiche), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cd. “paura della firma”). A questi fini, poco conta l’enorme divario, che pure si è registrato sul piano statistico tra la mole dei procedimenti per abuso d’ufficio promossi e l’esiguo numero delle condanne definitive pronunciate in esito ad essi. Il solo rischio, ubiquo e indefinitivo, del coinvolgimento in un procedimento penale, con i costi materiali, umani e sociali (per il ricorrente clamore mediatico) che esso comporta, basta a generare un “effetto di raffreddamento”, che induce il funzionario ad imboccare la via per sé più rassicurante. Tutto ciò, peraltro, con significativi riflessi negativi in termini di perdita di efficienza e di rallentamento dell’azione amministrativa, specie nei procedimenti più delicati. Benché l’esigenza di contrastare la “burocrazia difensiva” e suoi guasti, agendo sulle cause del fenomeno, fosse già da tempo avvertita, la scelta di porre mano all’intervento è maturata solo a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, nell’ambito di un eterogeneo provvedimento d’urgenza volto a dare nuovo slancio all’economia nazionale messa a dura prova dalla prolungata chiusura delle attività produttive disposta nella prima fase acuta dell’emergenza. Si allude al D.L. n. 76 del 2020, correntemente noto come “decreto semplificazioni”. Proprio al fine di arginare questa “paura della firma”, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 8/2022, ha ritenuto legittimo l’intervento modificativo dell’art. 323 c.p., effettuato con il D.L. n. 76/2020, nella parte in cui ha sostituito al vecchio inciso “in violazione di norme di legge o regolamento” la nuova dicitura “in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità”.
Più recentemente, sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza 16.07.2024, n. 132, ha ritenuto la legittimità dello scudo erariale di cui all’art. 21, D.L. n. 76/2020.
La premessa della legge approvata al Senato è che si debba “intervenire in tempi rapidi per attribuire alla Corte dei Conti un nuovo ruolo di supporto agli amministratori pubblici, affinché questi possano trovare in via preventiva una concreta assistenza nell’articolata gestione delle risorse pubbliche e non debbano più rischiare di incorrere in processi per danno erariale che troppo spesso, almeno nel 60% dei casi, si concludono con l’assoluzione determinata dall’infondatezza delle accuse; tali processi, inoltre, hanno ripercussioni negative sulle carriere e alimentano, a livello generale, il circuito della paura”.
La novella legislativa prevede che per tutti gli atti di spesa non soggetti al controllo preventivo di legittimità e non oggetto di inviti a dedurre della Procura, la funzione consultiva della Sezione Centrale della Corte dei Conti per il controllo di legittimità su atti e delle Sezioni di Controllo Regionali, con pareri da rendere entro 30 giorni, ma prevedendo che se il parare non intervenga entro tale termine perentorio, lo stesso si intende reso in senso conforme a quanto prospettato dall’amministrazione richiedente, ai fini dell’esclusione della gravità della colpa. Tale colpa grave viene comunque esclusa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi.
Non v’è ci non veda come questa novella legislativa attribuisca alla Corte dei Conti una funzione di sistematico co-decisore amministrativo non prevista dalla Costituzione, che crea interferenze tra funzione consultiva e funzione giurisdizionale e che crea sovrapposizione e confusione con altri organi consultivi quali l’Avvocatura di Stato, il Consiglio di Stato, l’ANAC, l’ARAN ecc. … e che snatura la funzione di controllore terzo, sin qui svolta dalla Corte dei Conti.
Non mi pare che, alla luce di questa novella legislativa, vi sia la previsione di un aumento dell’organico in forza alla Corte dei Conti, cosicché, è lecito attendersi, che molte richieste di parere preventivo non potranno essere evase, con la formazione del silenzio – assenso e l’esclusione della colpa grave.
A me pare che un sistema di questo genere non possa in alcun modo funzionare e che si converta in un danno per il cittadino.
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