Scudo ministeriale esteso ai laici?
Dopo l'ordinanza sulla vicenda Almasri, resta aperto il nodo dell'autorizzazione a procedere per collaboratori e reati connessi.
Il problema si pone dopo l’ordinanza n. 122/2026 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Camera dei Deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale ordinario di Roma e della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma per la vicenda Almasri.
Oggetto dell’indagine la posizione dell’allora Capo Gabinetto del Ministro Nordio, dott. Giusi Bartolozzi.
Con l’ordinanza in questione, la Corte si è limitata a dichiarare ammissibile il conflitto sollevato, riservandosi in autunno ogni decisione nel merito.
Le funzioni del Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia sono le seguenti:
“Per l’esercizio delle funzioni di indirizzi politico – amministrativo, il Ministro si avvale dell’Ufficio di Gabinetto, salve le specifiche competenze della Segreteria del ministro, delle Segreterie dei sottosegretari di Stato, dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato generale.
Per lo svolgimento delle sue funzioni, l’Ufficio di Gabinetto, previsto dall’art.7 del d.p.c.m. 19 giugno 2019 n.100, servendosi delle informazioni trasmesse dagli altri uffici e dipartimenti del ministero, assicura i rapporti con l’Ufficio legislativo e l’Ispettorato generale e il coordinamento degli altri uffici di diretta collaborazione, nonché il raccordo tra le funzioni di indirizzo del ministro e le attività dei dipartimenti del ministero.
L’Ufficio di Gabinetto tiene, altresì, nell’ambito e per le finalità connesse alle sue attribuzioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con enti e organizzazioni pubblici e privati.
Per lo svolgimento della propria attività internazionale il Ministro si avvale di un Consigliere diplomatico. Il Consigliere diplomatico, con l’ausilio delle specifiche professionalità dell’Ufficio di Gabinetto destinate allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5 dell’art.7 del d.p.c.m. 19 giugno 2019 n. 100, fornisce supporto all’attività europea e internazionale alla quale l’autorità politica partecipi direttamente.
Al fine di garantire la realizzazione delle direttive politico-amministrative nell’ambito delle relazioni europee e internazionali, l’Ufficio di Gabinetto cura il coordinamento dell’attività internazionale assicurando il raccordo dell’attività svolta in sede europea e internazionale dagli uffici e dai dipartimenti del ministero, nonché il coordinamento con il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il dipartimento della Presidenza del Consiglio per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
L’Ufficio di Gabinetto cura specificamente:
- i rapporti con il Parlamento, per quanto concerne il sindacato ispettivo;
- i rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura, per quanto concerne le attribuzioni proprie del Ministro in ordine ai magistrati;
- l’attività di supporto per la definizione degli obiettivi e per la ripartizione delle risorse;
- il coordinamento tra i diversi centri di responsabilità per la formazione dei documenti di bilancio e per i rapporti con gli organi di controllo;
- l’esame degli atti ai fini dell’inoltro alla firma del ministro e dei sottosegretari di Stato.
Gli uffici di diretta collaborazione tengono informato l’Ufficio di Gabinetto delle attività in corso di maggiore rilevanza.” (Fonte: sito ufficio del Ministero della Giustizia)
A mio giudizio non vi è nessun aggancio normativo per estendere lo scudo previsto per Parlamentari e Ministri, ai collaboratori anche se si tratta del Capo di Gabinetto che, quale dirigente apicale, ha la sua responsabilità, anche perché nella propria richiesta di autorizzazione a procedere, il Collegio per i reati ministeriali ha qualificato le dichiarazioni rese dalla Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia Giusi Bartolozzi – sentita durante le indagini quale persona informata sui fatti – come inattendibili e mendaci, così da motivare la denuncia in relazione al delitto di cui all’art. 371 bis c.p.
Vedremo comunque che cosa ci dirà la Corte Costituzionale.
Altre Notizie della sezione
Segreto investigativo: equilibrio tra trasparenza e riservatezza
09 Luglio 2026Informazione e tutela delle indagini devono convivere per garantire giusto processo, reputazione degli indagati e corretto accertamento dei fatti.
I danni al bilancio dello Stato da malagestione della pandemia da Covid
08 Luglio 2026Da Giuseppe Conte a Giorgia Meloni.
Autonomia differenziata, l’UPB smonta le intese preliminari
07 Luglio 2026L'Ufficio parlamentare di bilancio evidenzia criticità costituzionali, finanziarie e applicative, ma il Governo intende proseguire.
