Anno: XXVIII - Numero 131    
Martedì 7 Luglio 2026 ore 13:30
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Autonomia differenziata, l'UPB smonta le intese preliminari

L'Ufficio parlamentare di bilancio evidenzia criticità costituzionali, finanziarie e applicative, ma il Governo intende proseguire.

Autonomia differenziata, l'UPB smonta le intese preliminari

Ho già trattato il tema nel mio “Autonomia e professioni: scontro aperto

https://www.mondoprofessionisti.it/intervento/autonomia-e-professioni-scontro-aperto/

Il 30 giugno 2026 è stato audito l’Ufficio parlamentare di bilancio che ha così concluso:

“Gli schemi di intesa preliminare all’esame del Parlamento per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria rappresentano la prima applicazione delle procedure previste dalla L. 86/2024, alla luce delle censure e della lettura costituzionalmente orientata contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024.

Le intese riguardano due distinti insiemi di funzioni: il primo è relativo ad alcune materie per le quali la L. 86/2024 non richiedeva la preventiva determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali da garantire sull’intero territorio nazionale (protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa), il secondo riguarda la tutela della salute congiuntamente al coordinamento della finanza pubblica.

Gli schemi sono accompagnati da una corposa documentazione finalizzata a motivare le richieste delle Regioni, illustrare i contenuti delle intese, valutarne la coerenza con il principio di sussidiarietà e verificare l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l’invarianza finanziaria per le singole Regioni che non facciano parte delle intese.

Nonostante la copiosità delle informazioni fornite, la documentazione risponde solo parzialmente all’esigenza rimarcata dalla Corte costituzionale di giustificare la devoluzione sulla base di un precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto – sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico e altro – che caratterizza la Regione richiedente, evidenziando i vantaggi in termini di efficacia e di efficienza, di equità e di responsabilità attraverso analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico.

Nella maggior parte dei casi, le giustificazioni addotte dalle Regioni si limitano a enunciare aspettative di carattere generale secondo cui, ad esempio, una maggiore prossimità ai cittadini potrebbe migliorare la risposta delle politiche ai loro bisogni e aumentare la rapidità dell’azione amministrativa. Non sono presenti indicatori che consentano di valutare l’entità dei potenziali benefici derivanti dalla maggiore autonomia, né risultano adeguatamente sviluppate le ragioni per cui il contesto specifico delle Regioni interessate giustificherebbe il trasferimento delle funzioni richieste e consentirebbe di conseguire i vantaggi attesi.

Gli schemi di intesa preliminare propongono i medesimi contenuti per tutte e quattro le Regioni. L’uniformità delle richieste pone interrogativi. Se esse coincidono per Regioni che rappresentano oltre il 40 per cento della popolazione delle Regioni a statuto ordinario, diventa legittimo interrogarsi se le esigenze rappresentate non riguardino piuttosto l’intero sistema regionale e possano quindi trovare risposta nell’ambito del regionalismo simmetrico.

Due ulteriori considerazioni vanno tenute presenti a tale proposito. In primo luogo, non è sempre evidente se e in che misura le funzioni descritte negli schemi amplino gli spazi di autonomia regionali, in quanto i richiami alla normativa vigente in essi contenuti appaiono spesso limitare le facoltà regionali a quelle già disponibili ed esercitabili da tutte le Regioni. Va peraltro considerato che, in alcuni casi, recenti provvedimenti hanno esteso le possibilità di azione delle Regioni stesse, in modo di favorire la gestione autonoma delle funzioni. La sottoscrizione delle intese potrebbe tuttavia fungere da stimolo a un più ampio utilizzo di tali facoltà non solo da parte delle Regioni coinvolte, ma anche dal resto delle Regioni a statuto ordinario. Al fine di evitare che si sviluppino dinamiche competitive inefficienti che nell’ambito della sanità tenderebbero a rafforzare i divari esistenti, andrebbero garantiti meccanismi in grado di sostenere i territori che incontrano maggiori difficoltà nel garantire i LEA e nel reperire le professionalità necessarie.

In secondo luogo, si può rilevare una significativa distanza tra le aspettative che le Regioni hanno espresso nella fase iniziale della negoziazione e nelle motivazioni dichiarate nella documentazione e gli effettivi ulteriori spazi di autonomia che gli schemi appaiono formalmente concedere. Ne potrebbe discendere il rischio di interpretazioni divergenti fra lo Stato e le Regioni che hanno sottoscritto le intese, con conseguente incertezza applicativa e potenziale contenzioso costituzionale.

Sul piano finanziario l’aspetto più rilevante è l’assenza di una assegnazione di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali alle Regioni richiedenti maggiore autonomia, che riflette il fatto che le attribuzioni di funzioni disciplinate dalle intese preliminari non comportano risparmi in termini di risorse umane e strumentali per lo Stato.

Gli eventuali costi aggiuntivi che potrebbero derivare dall’esercizio delle funzioni saranno dunque a carico dei bilanci regionali. Per alcune funzioni, in particolare la protezione civile, nuove risorse sono state recentemente stanziate per la generalità delle Regioni a statuto ordinario. In altri casi le Regioni dovranno trovare le coperture nell’ambito del loro bilancio, eventualmente attraverso un aumento dei tributi propri o tagli alla spesa.

Gli schemi contengono clausole di invarianza finanziaria e altre condizioni, in particolare nell’ambito della sanità, volte ad assicurare che l’esercizio dei maggiori spazi di autonomia non abbia impatti finanziari sullo Stato e sulle altre Regioni, anche attraverso modifiche dei criteri di riparto dei trasferimenti statali o effetti sulla mobilità sanitaria. Tuttavia, effetti indiretti potrebbero manifestarsi sul bilancio dello Stato a seguito dell’impulso che potrebbe venire dalle Intese alla diffusione dei fondi sanitari integrativi e dei fondi di previdenza complementare che godono di un trattamento fiscale di favore. L’evoluzione del costo di tali incentivi andrà adeguatamente monitorata, come anche la possibile accelerazione della spesa che potrebbe derivare dall’indebolimento dei vincoli di destinazione dei finanziamenti in sanità. Si potrebbero anche sviluppare dinamiche competitive inefficienti che nell’ambito della sanità rischierebbero, tra l’altro, di incrementare i flussi di mobilità interregionale e che tenderebbero a rafforzare i divari esistenti. Andrebbero pertanto garantiti meccanismi in grado di sostenere i territori che incontrano maggiori difficoltà nel garantire i LEA.

Come osservato in precedenza, molte delle facoltà previste dalle Intese preliminari sono anche previste nelle norme ordinarie per tutte le Regioni a statuto ordinario, che potranno esercitarle sempre rispettando gli equilibri di bilancio. Va tuttavia ricordato che le capacità fiscali sono fortemente sperequate e con esse gli effettivi margini di esercizio di tali facoltà.

La presenza di queste asimmetrie rimanda al forte richiamo della Corte costituzionale sull’urgenza di completare il disegno del federalismo fiscale, attraverso il riordino della tassazione degli Enti territoriali, in attuazione della delega sulla riforma fiscale, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali che ancora residuano nelle materie regionali e l’istituzione del fondo perequativo previsto dal D.Lgs. 68/2011.

L’audizione è organizzata come segue. Viene ripercorso il sentiero che ha condotto alla presentazione degli schemi di intesa preliminari, sottolineando il passaggio rappresentato dall’intervento della Consulta sulla legge per il regionalismo differenziato (par. 2), analizzando gli schemi di intesa nel loro complesso (par. 3) e approfondendo in particolare i potenziali effetti finanziari del trasferimento di funzioni (par. 3.1). Vengono poi esaminate le richieste sulle singole funzioni (par. 4), concentrando l’attenzione in particolare sulla previdenza complementare e integrativa (par. 4.1) e sulla tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica (par. 4.2).”

Allego il link della Relazione https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2026/06/UPB_Audizione-sulle-pre-intese.pdf

In Commissione affari costituzionale della Camera dei Deputati sono stati auditi anche numerosi esperti di diritto costituzionale che hanno sollevato molti problemi di costituzionalità.

Pare però che la maggioranza di Governo intenda procedere oltre!

Allego il link dell’intervento del prof. Ugo De Siervo, Presidente emerito della Corte Costituzionale

https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM01/Audizioni/leg19.com01.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.93200.12-06-2026-12-56-26.461.pdf

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