Ministro Cartabia mostri coraggio su avvocato in Costituzione
A rilanciare la proposta è l'avvocato Antonella Trentini, presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep).
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“Fra i tanti nodi sul tavolo del neoministro della Giustizia, Marta Cartabia – afferma l’avvocato Trentini – ve ne è uno sul quale riteniamo utile porre l’attenzione, anche perché si tratta di un tema sul quale inspiegabilmente è calato il silenzio. Quello che vorremmo riaprire a viale Arenula è il cassetto del disegno di legge costituzionale, concernente l’inserimento nell’articolo 111 della Costituzione di principi in materia di funzione e ruolo dell’avvocato. Senza portare sullo stesso piano l’avvocatura e la magistratura, qualsiasi riforma di qualsiasi processo, non otterrà mai una vera funzionalità in linea con i tempi, oramai maturi per tale riforma, l’unica davvero innovativa in termini di civiltà giuridica e di effettività delle modifiche, perché se non si parte ponendo sullo stesso piano costituzionale – e dunque di garanzia – le parti del processo, quella che deve difendere e quella che deve decidere o accusare, qualsiasi riforma sarà sempre destinata a non produrre gli effetti voluti. Sono note le proposte avanzate da tempo dal Consiglio Nazionale Forense e riprese da associazioni rappresentative, fra cui anche quella di Unaep (Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici), sul rafforzamento del ruolo dell’avvocato in Costituzione, da attuarsi mediante una modifica o dell’art. 111 o dell’art. 24, in cui inserire la libertà e l’autonomia del professionista e la necessità della difesa tecnica, da rendere paritetiche all’autonomia e libertà del giudice – aggiunge la presidente dell’Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici – Su questo percorso consiglierei al ministro Cartabia di essere coraggiosa e di partire da questa tessera mancante del mosaico “giustizia”, se vuole riformare in senso reale ed utile un settore nevralgico e sofferente come questo, affinché l’“effettività della tutela dei diritti” e l’“inviolabilità del diritto di difesa”, procedano inscindibilmente accanto alla “posizione” di “libertà, autonomia e indipendenza” nella quale l’avvocato “esercita la propria attività professionale” e il giudice “amministra la giustizia”, in posizione di “parità tra le parti” nel processo”.
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