LEP, federalismo fiscale e autonomia: serve un quadro unico
Due riforme, un solo nodo: definire e finanziare i LEP senza duplicazioni, per garantire diritti uguali e coesione territoriale.Due riforme, un solo nodo: definire e finanziare i LEP senza duplicazioni, per garantire diritti uguali e coesione territoriale.
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L’11 agosto 2025 il Governo ha trasmesso al Parlamento il disegno di legge delega A.S.1623, volto alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), ai fini della completa attuazione dell’art. 116, terzo comma della Costituzione perché il trasferimento delle funzioni concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, è subordinato alla determinazione di questi ultimi e dei relativi costi e fabbisogni standard.
Questo per quanto riguarda l’autonomia differenziata.
Il federalismo fiscale, invece, trova origine nella legge delega n. 42/2009, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione come riformato dal 2001, con la finalità di garantire l’autonomia di entrate e di spesa di comuni, provincie, città metropolitane e regioni, salvaguardando i principi di solidarietà e di coesione sociale, sostituendo gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica, responsabilizzando gli amministratori nell’uso delle risorse pubbliche per assicurare l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti.
“Il disegno di legge di bilancio per il 2026 prova a far avanzare uno dei cantieri più delicati e strategici del federalismo fiscale italiano, quello dei livelli essenziali delle prestazioni, i Lep. Parliamo di uno dei cardini della riforma del Titolo V della Costituzione, varata nel 2001, che ha ampliato il decentramento e attribuito allo stato il compito di garantire soglie minime di servizio in tutti i settori che riguardano i diritti civili e sociali. Per comprendere pienamente la portata del tema, basta ricordare che i Lep identificano il livello minimo di prestazione che deve essere assicurato ovunque sul territorio nazionale. Dalla sanità, di competenza delle regioni, ai servizi sociali, che coinvolgono sia regioni sia comuni, fino al diritto allo studio universitario, dove le regioni affiancano le competenze statali attraverso l’erogazione delle borse di studio. Lo stato centrale deve definire quali prestazioni fondamentali vadano garantite in modo uniforme, gli enti territoriali hanno il dovere di garantirle e, a chiudere il cerchio, lo stato deve monitorare e in caso di inadempienza intervenire, sostituendosi alle amministrazioni locali, assicurando al tempo stesso che siano rese disponibili risorse adeguate attraverso tributi locali propri e trasferimenti perequativi. Perché affrontare questo tema in legge di bilancio? La risposta è semplice. Il completamento del federalismo fiscale è una delle riforme abilitanti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La milestone M1C1-1.14 prevede una serie di passaggi da completare entro scadenze ravvicinate, a partire dall’individuazione dei Lep entro il 31 dicembre 2025, per arrivare poi nei primi mesi del 2026 alla definizione dei fabbisogni e dei costi standard e alla fiscalizzazione dei trasferimenti. Si tratta di un percorso che riguarda in particolare le materie già di competenza degli enti territoriali, e soprattutto delle regioni, nella prospettiva di assicurare livelli minimi e omogenei di servizio sul territorio nazionale. Il Pnrr ha offerto, quindi, la spinta per dare attuazione a una parte essenziale del federalismo fiscale, indispensabile per rafforzare l’equità tra territori, processo che da oltre vent’anni ha faticato a trovare piena realizzazione.” (Fonte: Francesco Porcelli in I LEP misurabili migliorano il welfare in La voce.it, 16.12.2025)
Entrambi gli interventi normativi, prevedono la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e la definizione dei relativi costi e fabbisogni standard.
Non è dato comprendere perché la determinazione dei LEP, richiesti sia dal federalismo fiscale che dall’autonomia differenziata, debba procedere su due percorsi istituzionali distinti: da un lato, il processo di attuazione dell’autonomia differenziata con determinazione dei LEP per le funzioni pubbliche statali oggetto di possibile devoluzione regionale rafforzata e, dall’altro, l’attuazione del federalismo fiscale regionale di tipo simmetrico con determinazione dei LEP su materie di competenza di tutte le regioni che coinvolgono diritti civili e sociali secondo D.lgs. 68/201. È vero che l’attuazione del federalismo fiscale regionale si trova in uno stato meno avanzato, ma il completamento del federalismo fiscale è previsto dal PNRR.
Vi è quindi, a mio giudizio, la necessità di definire un quadro unitario delle modalità di determinazione e finanziamento dei LEP per evitare sovrapposizioni e conflitti tra due percorsi di riforma attualmente distinti, per evitare il rischio che i LEP perdano la loro funzione costituzionale di fondamento unitario e solidale dell’eguaglianza sostanziale dei diritti.
Nel corso delle audizioni che si stanno svolgendo al Senato, l’Ufficio parlamentare di bilancio, nella memoria del 22.01.2026, “ha auspicato che la determinazione dei LEP venga inserita in una strategia complessiva di completamento del federalismo fiscale. Ciò implica, in sintesi, un maggior raccordo tra i LEP del regionalismo differenziato e quelli già definiti o in via di definizione nel federalismo simmetrico, una programmazione pluriennale coerente con i vincoli di bilancio e indirizzata ad assicurare certezza delle risorse, il coordinamento tra livelli di governo e la presenza di un sistema di monitoraggio puntuale, capace di individuare responsabilità chiare e di attivare correttivi efficaci in caso di inadempienze”.
Anche la memoria depositata da Svimez il 19.01.2026, suggerisce di evitare che la determinazione dei LEP possa procedere su due binari paralleli.
Nello stesso senso l’auspicio di altri auditi in Commissione al Senato.
C’è da augurarsi che il Senato faccia buon uso delle audizioni perché la determinazione e il finanziamento dei LEP, sia di quelli delle materie proprie dell’autonomia differenziata, sia e soprattutto di quelli relativi alle funzioni fondamentali degli Enti locali, è il vero scoglio da superare, affinché l’autonomia differenziata non allarghi i divari territoriali e produca benefici generalizzati all’intero Paese.
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