Anno: XXV - Numero 70    
Martedì 23 Aprile 2024 ore 13:20
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Le Casse di previdenza dei professionisti

Il pensiero della Corte dei conti integrato con quello della Suprema Corte di Cassazione.

Le Casse di previdenza dei professionisti

In questa breve analisi prenderò come riferimento l’audizione del Presidente della Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei conti, resa il 28.05.2019, alla Commissione Parlamentare di Controllo sull’attività degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, l’ordinanza della Corte di Cassazione del 01.04.2020, n. 7645 e la Relazione sull’attività svolta dalla Corte dei Conti del 19.02.2021. Quindi tutti atti ufficiali che, so bene, pochissimi leggono e metabolizzano.

Alla pag. 231 della Relazione così scrive la Corte dei conti:

«Enti previdenziali privati: a detta categoria appartengono gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (cosiddette casse professionali) trasformati, a decorrere dal 1° gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del d.lgs. n. 509 del 30 giugno 1994 e quelli, aventi la medesima configurazione di diritto privato, costituiti per effetto del d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

La Corte esercita il controllo su detti enti in ragione delle finalità di pubblico interesse perseguite e dell’obbligatorietà della contribuzione (nella misura stabilita dalle fonti regolamentari interne) a carico degli iscritti, elementi che danno fondamento alla funzione di vigilanza che lo Stato continua ad esercitare sui medesimi. L’attenzione della Corte su detti enti, componenti essenziali del complessivo sistema di previdenza e di welfare dei lavoratori professionali, è stata posta nella sostenibilità della spesa nell’arco temporale dell’esercizio di riferimento e nella prospettiva di medio e lungo periodo».

Per contro, l’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 01.04.2020, n. 7645, ha affermato che:

«la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato rileva solo sul piano della gestione perché le Casse continuano a perseguire finalità di pubblico interesse;

che le Casse sono pubbliche amministrazioni che si occupano dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità e vecchiaia rientrante nella previdenza sociale che, ex art. 38, quarto comma Cost. e art. 1 l. n. 146/1990, costituisce pubblico servizio.

L’art. 1, comma 1, della legge citata così recita: «Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione».

Il pensiero della Corte dei Conti va quindi integrato con quello della Suprema Corte di Cassazione per la quale «la trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato rileva solo sul piano della gestione perché le Casse sono pubbliche amministrazioni e continuano a perseguire finalità di pubblico interesse».

Nell’audizione del 28.05.2019, la Corte dei Conti ha affermato che il primo aspetto – a nostro avviso quello che ha più propriamente carattere politico e istituzionale – è la necessaria ricerca di un punto di equilibrio: da un lato vi è la necessità di una normativa unica, uniforme, omogenea e di derivazione statale, che fissi i criteri di prudenza, competenza, professionalità e non concentrazione del rischio attraverso i quali le Casse devono esercitare la propria politica d’investimento (quindi con apposizione di limiti, criteri e strutture).

Dall’altro lato, vi è la necessaria ricerca della redditività del patrimonio, perché è uno degli elementi che rilevano ai fini della stabilità patrimoniale e della sostenibilità di medio / lungo periodo di queste gestioni, anche se – come vedremo e lo spiegherò meglio in seguito – il legislatore pone un particolare accento sulla necessità che gli equilibri e la sostenibilità siano garantiti dal rapporto tra contributi e prestazioni e non anche dagli apporti finanziari dei patrimoni.

Ciò non toglie che gli apporti finanziari che derivano dal patrimonio sono utilissimi e fondamentali per la sostenibilità di medio / lungo periodo ed è quindi necessario che esista un punto di equilibrio tra l’esigenza di una normativa unificante e quella della produttività del reddito.

Per la Corte dei conti, il saldo previdenziale è il saldo più qualificante intanto perché la legge indica e pone l’accento sul fatto che la sostenibilità deve essere garantita con i contributi più che con i frutti delle risorse patrimoniali; in secondo luogo perché i bilanci attuariali sono fondati anche sul saldo previdenziale.

Possibile che degli insegnamenti della Corte dei conti non si possa tenerne conto prima dei danni irreparabili al patrimonio delle Casse? Faccio un esempio pratico tratto da un convegno di Cassa Forense dell’11 dicembre 2019 con slides molto istruttive ma che si sono sciolte come neve al sole: oggi, le pensioni forensi sono finanziate per il 71% dalla contribuzione e dal 29% dal patrimonio a fronte di un rapporto iscritti /pensionati di 8 a 1 ma già nel 2035 il rapporto sarà del 51 % da contributi e 49% dal patrimonio per arrivare nel 2050 al fatto che il finanziamento delle pensioni dipenderà per il 99% dal patrimonio a fronte di un rapporto iscritti/pensionati di 1a1.

De hoc satis per capire che siamo sulla strada sbagliata e non lo dico io, grillo parlante inascoltato, ma la Corte dei conti.

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