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L’autonomia gestionale non è il “fai da te”

In materia di investimenti i fondi pensione, che gestiscono la previdenza complementare, che è volontaria, hanno da tempo regole cogenti di primario livello europeo.

L’autonomia gestionale non è il “fai da te”

Per contro le Casse di previdenza dei professionisti, che gestiscono la previdenza obbligatoria, in materia di investimenti non hanno regole cogenti e dal 2011 aspettano la pubblicazione del decreto investimenti, sollecitato dalla Corte dei Conti, dalla Covip, dall’Anac e dal Consiglio di Stato.

Le Casse di previdenza si oppongono però, per gli investimenti, all’applicazione del codice degli appalti in nome dell’autonomia gestionale.

È in atto un tentativo parlamentare attraverso la presentazione di un emendamento all’art. 26 del d.l. 73/2022 (semplificazioni) che qui riproducono integralmente:

«Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022

26.076.

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

  1. Il comma 3 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

«3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall’adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

Durigon Claudio, Gusmeroli Alberto Luigi, Cantalamessa Gianluca, Cavandoli Laura, Centemero Giulio, Covolo Silvia, Gerardi Francesca, Pagano Alessandro, Ribolla Alberto, Tarantino Leonardo, Zennaro Antonio, Bellachioma Giuseppe Ercole, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari Emanuele, Comaroli Silvana Andreina, Frassini Rebecca, Patassini Tullio, Paternoster Paolo».

Il comma 3 dell’art. 14 del d.l. 98/2011 cosi recita:

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509».

È lecito chiedersi perché la contribuzione obbligatoria, investita sui mercati finanziari, non debba avere le stesse regole cogenti di quella dei fondi pensione che gestiscono la previdenza volontaria di secondo pilastro.

La risposta a me pare ovvia ma lascio ai lettori ogni conclusione.

Per il momento abbiamo scampato il pericolo ma bisogna prestare la massima attenzione perché il mese di agosto, quando l’attenzione è ai minimi livelli, è il tipico mese dei colpi di mano.

Da Diritto e Giustizia

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