L’applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico.
Compenso Enpam presumibilmente onnicomprensivo; contestati emolumenti aggiuntivi al presidente. Decisione finale attesa dalla Corte dei conti.
Si discute molto, in questi giorni, della contestazione per danno erariale mossa dalla Corte dei conti al Presidente dell’Enpam per aver incassato, oltre al compenso previsto dall’assemblea nazionale dell’Enpam, anche ulteriori emolumenti per aver partecipato a comitati consultivi e assemblee di fondi di investimento di diverse società di gestione del risparmio e ai cda dei fondi di gestione del patrimonio dell’Enpam.
Ho già trattato il tema nel mio “Benefit fai da te per gli amministratori delle Casse” del 03.03.2025 in Mondo Professionisti https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/benefit-fai-da-te-per-gli-amministratori-delle-casse/
A mio giudizio, dal punto di vista giuslavoristico, si tratta di valutare se quanto stabilito dall’assemblea nazionale sia o non sia un compenso onnicomprensivo per tutte le attività svolte dal Presidente.
Partiamo dalla delibera dell’assemblea nazionale del 29.11.2025 entrata in vigore dal 1° gennaio 2026.
L’art. 13, comma 1, lettera d), del vigente Statuto dell’Enpam, attribuisce all’assemblea nazionale la competenza a “deliberare la misura del compenso annuo spettante al presidente, ai vice presidenti, ai componenti del CdA e ai componenti del Collegio dei sindaci, e del trattamento economico per la partecipazione alle riunioni degli organi della Fondazione e degli altri organismi previsti dallo statuto, nonché per l’espletamento delle altre funzioni istituzionali”.
Alla luce di questo l’assemblea nazionale ha fissato le indennità di carica per il presidente nella misura annua lorda di € 280.000,00.
L’assemblea ha deliberato altresì di corrispondere al presidente una maggiorazione del 10% dell’indennità di carica per ciascuno dei seguenti obiettivi raggiunti:
– rispetto dell’equilibrio cinquantennale;
– riserva legale non inferiore di più del 10% rispetto a quella prevista dalla normativa pro tempore vigente;
– risultato di gestione non inferiore di più del 10% rispetto a quello indicato nel bilancio di previsione o nel preconsuntivo.
Sempre l’assemblea nazionale ha disposto di liquidare ai componenti in carica degli Organi statutari e collegiali un’indennità giornaliera di partecipazione alle riunioni dell’Assemblea nazionale, del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale, della Commissione per la disamina dei ricorsi amministrativi e dei Comitati Consultivi, nella misura lorda di € 700.
Di riconoscere al presidente un’indennità lorda di partecipazione alle riunioni istituzionali connesse alla carica, nonché per la partecipazione a convegni e congressi o eventi in qualità di presidente della fondazione in misura pari a quella di cui al punto 3, e cioè € 700 al giorno.
In tali occasioni è riconosciuto anche il rimborso forfettario, di cui al punto 4, e cioè un rimborso forfettario lordo per vitto e alloggio in misura di € 500,00 per non residenti nella provincia in cui non si svolge la riunione, ed € 200,00 per i residenti nella provincia in cui si svolge la riunione.
Per il presidente l’indennità di partecipazione e il rimborso forfetario sono riconosciuti sino a concorrenza del 30% dell’indennità di carica.
Di rimborsare poi a ciascun componente degli organi statutari e degli organi collegiali, previa presentazione di idonea documentazione, le spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi.
A mio giudizio siamo di fronte ad un compenso onnicomprensivo per tutte le attività svolte dal presidente.
Soccorre la normativa sul dirigente pubblico.
Nel pubblico impiego privatizzato, come ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 12.03.2024, n. 6251, vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto.
E, infatti, la Suprema Corte così motiva:
“Nel pubblico impiego privatizzato vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo, nonché qualsiasi incarico conferito dall’Amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto (v. Cass., n. 6021 del 2023).
In forza del principio di onnicomprensività, di cui all’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 165 del 2001, al dirigente pubblico cui siano attribuiti incarichi che possano impegnare anche oltre l’orario “normale” stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta, salvo espressa diversa previsione della contrattazione collettiva medesima, alcuna ulteriore remunerazione a carico del datore di lavoro a titolo di compenso per lavoro straordinario (v. Cass., n. 32617 del 2022).
Peraltro, questa Corte ha già affermato che nell’ipotesi della reggenza di un ufficio dirigenziale della Pubblica Amministrazione temporaneamente vacante da parte di un dirigente, escluso l’esercizio di mansioni superiori, la pretesa a percepire ulteriori compensi è ricollegabile soltanto alla avvenuta stipula del contratto individuale (Cass., n. 32505 del 2021).
Né, in caso di conferimento illegittimo di tale incarico, può trovare applicazione l’art. 2126 c.c., riferibile alle ipotesi in cui la prestazione lavorativa sia eseguita in assenza di titolo per la nullità del rapporto di lavoro e non a quelle in cui i compiti attribuiti, sia pure sulla base di determinazioni amministrative illegittime, siano comunque riconducibili alla qualifica posseduta (v. Cass., n. 3094 del 2018).”
Nello stesso senso anche l’ordinanza n.30627 del 28.11.2024 della suprema Corte per la quale: “La S.C., al riguardo, ha affermato che, nel pubblico impiego privatizzato, in forza del principio di onnicomprensività del trattamento economico dirigenziale, sancito dall’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001, al dirigente cui siano attribuiti incarichi che possano impegnarlo anche oltre l’orario normale stabilito dalla contrattazione collettiva non spetta alcuna ulteriore remunerazione a titolo di compenso per lavoro straordinario, salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 32617 del 4 novembre 2022). Ciò perché, nel pubblico impiego privatizzato, vige il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in virtù del quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti secondo il contratto individuale o collettivo nonché qualsiasi incarico conferito dall’amministrazione di appartenenza o su designazione della stessa o che sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all’ufficio ricoperto; ne consegue che per il lavoro straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non compete alcun compenso ulteriore, che è dovuto, invece, solo per particolari prestazioni aggiuntive specificamente previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva e come tali remunerate sulla base di appositi presupposti, tra cui rientrano, per la dirigenza sanitaria, gli incarichi libero-professionali ” intramoenia” exart. 15 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502 del 1992 (Cass., Sez. L, n. 32264 del 10 dicembre 2019)”.
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla rigorosa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il giudice di legittimità ha chiarito che il diritto della Pubblica Amministrazione a ripetere l’indebito è la regola generale, volta a tutelare l’integrità del bilancio pubblico e a prevenire la responsabilità erariale. La buona fede del dipendente che riceve somme non dovute non è di per sé sufficiente a bloccare la restituzione. L’unico limite è rappresentato dal principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1175 c.c.), che può rendere il credito temporaneamente inesigibile o rateizzabile solo se il debitore dimostra circostanze concrete e specifiche che rendano il rimborso eccessivamente gravoso per le proprie condizioni personali.
La dottrina (si veda N. Niglio del 23.03.2024, L’applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico in favore della dirigenza pubblica in Labor il lavoro nel diritto, Pacini Giuridica) ha chiarito che “il principio di onnicomprensività del trattamento economico (in ambito pubblico) postula che non è possibile remunerare il dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio ricoperto ed è pertanto vietato alla P.A. di corrispondere compensi aggiuntivi per l’attività d’istituto. L’onnicomprensività remunera completamente ogni incarico conferito al dirigente in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’ente.
Il trattamento economico del dirigente si articola in due parti: il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio.
Il trattamento accessorio, cioè la retribuzione di risultato, lega la retribuzione a fattori quali la responsabilità attribuita al dirigente e alla cd. performance.
Il comma 1bis, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009 stabilisce che il trattamento economico accessorio deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente.
Nel caso del Presidente dell’ENPAM vi è la previsione della maggiorazione del 10% dell’indennità di carica per ciascuno dei tre obiettivi raggiunti di cui sopra e poi si dice ancora che l’indennità di partecipazione e il rimborso forfetario sono riconosciuti fino a concorrenza del 30% dell’indennità di carica.
Sembra proprio che la delibera dell’assemblea nazionale del 29.11.2025 si sia conformata alla disciplina del trattamento economico onnicomprensivo in favore della dirigenza pubblica.
Sarebbe interessante però conoscere gli eventuali pareri assunti per la delibera in questione.
In allegato la precedente delibera dell’assemblea nazionale del 28.11.2020 https://www.enpam.it/wp-content/uploads/Delibera-compensi-AN-28-11-2020.pdf la quale determinava l’indennità di carica sempre in 280.000 euro annuale lorda.
Prevedeva per il Presidente, in caso di mancato raggiungimento dei seguenti obiettivi:
-rispetto del prescritto equilibrio trentennale (ma non sono 30 più 20?) della gestione previdenziale;
-rispetto della riserva legale quinquennale;
-utile di esercizio
la riduzione della indennità di carica del 10% per ciascuno degli obiettivi non raggiunti.
Di liquidare, altresì, al Presidente una indennità giornaliera pari a 1400 euro per i non residenti nella provincia in cui si svolge la riunione, per la partecipazione alle riunioni connesse alla carica di Presidente, ivi compresi i Comitati consultivi con un tetto di spesa per il Presidente pari al 20% dell’indennità di carica.
Anche qui mi pare si possa argomentare per la onnicomprensività del trattamento economico dato che sono citati proprio i Comitati consultivi.
Sul sito istituzionale di Enpam si legge:
“Con i soli investimenti in Intesa Sanpaolo e in Banco Bpm (pari a poco più di 350 milioni di euro), Enpam ha guadagnato oltre 1,1 miliardi di euro, tutti destinati a sostenere le pensioni dei medici e degli odontoiatri italiani.
A comunicarlo è l’ente di previdenza, sulla base dei valori di chiusura di Borsa del 18 giugno 2026.
“Come Enpam parliamo con i numeri dei nostri risultati e con i fatti, che sono il frutto di buone pratiche e di diversificazione – dice il presidente Alberto Oliveti –. Fra i tanti investimenti che facciamo, infatti, abbiamo acquistato azioni di queste due banche allocando circa 354 milioni di euro, cioè poco più dell’1% del patrimonio attuale dell’ente. Questi 354 milioni, ad oggi, sono diventati complessivamente 1,47 miliardi di euro, grazie ai dividendi incassati e all’aumento delle quotazioni”.
Nel dettaglio, con operazioni che i gestori dell’Enpam hanno consolidato nell’arco di un triennio, l’ente dei medici e degli odontoiatri ha investito 279,8 milioni in Intesa Sanpaolo e 73,9 milioni in Banco Bpm. I dividendi incassati finora sono stati pari a 144,4 milioni di euro da Intesa e 91,9 milioni da Bpm. Per quanto riguarda le plusvalenze, le azioni di Intesa Sanpaolo hanno acquisito +472,1 milioni di euro di valore rispetto al prezzo di acquisto, mentre le azioni Banco Bpm hanno fatto registrare +405,6 milioni di euro.
In pratica, l’investimento Enpam in Intesa Sanpaolo ha fruttato ad oggi il 220% e quello in Banco Bpm il 673%.
“Il nostro patrimonio deve lavorare nell’interesse degli iscritti – dice Oliveti – Lungi dal trattarsi di operazioni speculative o di cosiddette scorribande finanziarie, come le ha definite qualcuno, gli investimenti dell’Enpam sono stati realizzati nel tempo e mantenuti con una logica previdenziale di lungo periodo.
I risultati ottenuti dimostrano che una gestione prudente e lungimirante può produrre valore concreto per la sostenibilità della previdenza” afferma Oliveti.
“I rendimenti finanziari rappresentano oggi una componente sempre più importante dell’equilibrio della Fondazione e contribuiscono a rafforzare la sicurezza delle prestazioni per le generazioni presenti e future di medici e odontoiatri” conclude il presidente dell’Enpam.”
È verissimo dato che il saldo previdenziale di Enpam è già negativo (Per la prima volta il bilancio consuntivo 2025 dell’Enpam registra un saldo previdenziale negativo. L’ente dei medici e odontoiatri chiude comunque l’esercizio con un utile di 700 milioni e un patrimonio a valori di mercato pari a 31,3 miliardi di euro, ma il dato previdenziale accende il dibattito sulla sostenibilità futura del sistema. L’allarme arriva dal presidente Alberto Oliveti, che lega il disavanzo – circa 183 milioni di euro – alla crescita della spesa pensionistica, aumentata di oltre 323 milioni rispetto al 2024.)
Una sola annotazione per i miei lettori: i dividenti sono stati certamente incassati ma la plusvalenza per ora mi pare solo virtuale perché non mi risulta che il pacchetto di azioni sia stato venduto e quindi ogni valutazione dovrà essere fatta al momento della vendita.
Di fronte ad una plus così ingente e della quale va dato atto dell’abilità del management, il buon padre di famiglia la porterebbe a casa prima che i mercati scendano!
Il Presidente dell’Inps ha una indennità di carica di 150 mila euro e secondo la IA AI Overview “Il compenso del presidente dell’INPS ha natura onnicomprensiva. Secondo la normativa e i decreti interministeriali che regolano la governance dell’ente (guidato dal presidente Gabriele Fava), la cifra stabilita per l’incarico è l’unico emolumento percepibile per l’esercizio delle funzioni istituzionali. Il valore di questa retribuzione onnicomprensiva è stabilito per legge ed è soggetto ai limiti massimi previsti per i vertici degli enti pubblici”.
A questo punto non resta che attendere la decisione della Corte dei conti.
Altre Notizie della sezione
Lo statuto identitario della magistratura italiana
25 Giugno 2026Un contributo al dibattito di un avvocato e giudice ausiliario di Corte d’Appello
Danno erariale Enpam, interrogazione parlamentare su Oliveti
24 Giugno 2026Nel mirino compensi e conflitti d’interesse. Il caso rilancia il dibattito sul ruolo della Corte dei conti.
L’Enpam e il danno erariale.
23 Giugno 2026Utili miliardari e riserve record, ma squilibri attuariali futuri. Possibili profili di danno erariale da verificare.
