Anno: XXV - Numero 66    
Giovedì 18 Aprile 2024 ore 13:00
Resta aggiornato:

Home » La responsabilità del notaio in due recenti decisioni della Suprema Corte

La responsabilità del notaio in due recenti decisioni della Suprema Corte

Due recenti decisioni della Corte di cassazione tornano sul tema della responsabilità civile del notaio e, al di là delle particolari fattispecie trattate, meritano di essere analizzate in quanto la loro rilevanza trascende quella del singolo caso di specie e le considerazioni svolte riguardano l’attività notarile in sé.

La responsabilità del notaio in due recenti decisioni della Suprema Corte

La prima decisione (Cass. 3694/2020) attiene ad un caso di responsabilità civile del notaio per mancata comunicazione di dati alle parti interessate all’atto. Il caso concreto riguarda un atto di vendita di un autoveicolo, ma è di per sé riferibile a tutti gli atti unilaterali che spieghino i loro effetti verso/coinvolgano anche soggetti che non partecipano al negozio giuridico, ma non solo: tali principi costituiscono parametro di correttezza e buona fede nell’assolvimento dell’incarico professionale del notaio in genere.

Nel caso concreto, l’acquirente dell’autoveicolo non aveva potuto trascrivere la vendita dell’auto al P.R.A. in quanto il notaio che aveva autenticato la sottoscrizione del venditore aveva fornito un atto incompleto perché mancante di dati anagrafici, con conseguente notifica all’acquirente di cartella esattoriale per mancato pagamento della tassa automobilistica.

Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte, da un lato, toccano l’obbligo di conservazione degli atti e – a prescindere dall’obbligo specifico di tenuta a raccolta delle scritture private soggette a pubblicità immobiliare o commerciale di cui al noto art. 72, comma 3, l.n. nel testo introdotto dalla l. 246/2005 – si individua un obbligo di conservazione di una copia, per quanto informale, anche nel caso di specie. Nello sviluppo logico della motivazione, la Suprema Corte pare indicare tra le righe che la prudenza e correttezza della condotta del notaio, anche nel caso di atto unilaterale, comporti che l’atto sia redatto in modo da assolvere concretamente la funzione e la pubblicità che gli è propria: un obbligo di buona fede “in funzione integrativa del contratto”, che discende dall’art. 1374 cod. civ. Tale precetto comporta, infatti, che la prestazione del notaio debba essere conforme a legge, usi ed equità: di conseguenza, nel caso concreto la prestazione avrebbe dovuto essere tale da consentire la pubblicità dell’atto ai sensi dell’art. 2683, n. 3, cod. civ.

Dall’altro lato, nelle considerazioni della Suprema Corte, l’adempimento del mandato professionale ex art. 1176, comma 2, cod. civ., anche ove sia dubbio se il notaio sia tenuto ad effettuare una formalità, comporta un preciso obbligo di precauzione ad “adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente”.

La seconda decisione (Cass. 7746/2020) riguarda un caso di responsabilità civile del notaio verso terzi ed offre un insieme di considerazioni assai interessanti.

Il caso è quello di una procura speciale a vendere un immobile, ricevuta da un notaio da parte di un sedicente soggetto, rivelatosi in seguito non essere il “soggetto vero” (furto d’identità). Nelle considerazioni della Suprema Corte, il ragionamento verte sulla diligenza professionale dovuta dal notaio nell’accertamento della identità personale delle parti e sull’ambito dei soggetti tutelati dal diligente accertamento sull’identità personale.

La Corte di cassazione individua la procura a vendere come un “atto preparatorio” del successivo atto di vendita e sostiene che il notaio che la riceve pone in essere un comportamento fonte di obbligazioni anche verso il soggetto che acquisterà l’immobile (ciò ai sensi degli artt. 1173 e 1375 cod. civ.).

La Suprema Corte riafferma, nel solco della propria giurisprudenza, il principio dell’applicabilità della norma di cui all’art. 1218 cod. civ. “oltre i confini del contratto”: seguendo il ragionamento svolto, si è cioè di fronte ad una fattispecie in cui l’ordinamento richiede a determinati soggetti specifici comportamenti. In tal caso, sorgono obblighi verso questi soggetti nei confronti di tutti coloro che siano titolari di interessi, la cui tutela sia la ragione stessa della prescrizione di specifiche condotte: nella giurisprudenza della Corte, il contratto d’opera conferito al professionista assurge a “contatto sociale qualificato” e il contratto concluso fra altri soggetti ha efficacia protettiva verso il terzo.

Tale sviluppo di pensiero viene rivolto, in particolare, alle attività professionali protette ed in particolare all’attività notarile, che, nel ragionamento della Corte, è fonte di obblighi di protezione anche nei confronti di soggetti che, pur non avendo conferito al notaio alcun incarico, risentono delle attività, svolte dal notaio, preparatorie della conclusione di futuri contratti conclusi senza l’ausilio dello stesso notaio. Si noti che la figura di soggetti “terzi protetti dal contratto” ricorre in vari precedenti della Corte di cassazione con riferimento al contratto di opera professionale.

Due altre considerazioni della Corte di cassazione meritano attenzione.

Una, sul piano probatorio, è quella per cui, in caso di responsabilità contrattuale, ove venga dedotto dal creditore un inesatto adempimento del debitore, grava su quest’ultimo la prova dell’esatto adempimento quale fatto estintivo della propria obbligazione. L’altra, sul piano sostanziale, è in merito all’accertamento dell’identità personale da parte del notaio, che si ritiene debba conformarsi ad obblighi di qualificata e prudente perizia nell’esercizio dell’attività professionale, che debba fondarsi su una pluralità di elementi e che non possa consistere, da parte del notaio, unicamente nella verifica della carta d’identità o di altro documento equivalente, bensì in uno stato soggettivo di convincimento – anche in via presuntiva – circa l’identità di un soggetto, secondo principi di diligenza, prudenza e perizia professionale, tale da non richiedere l’intervento di due fidefacienti ai sensi dell’art. 49 l.n.

Da Federnotizie

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.