La Ministra Santanchè si è dimessa rivendicando però la pulizia della sua fedina Penale.
Con un “OBBEDISCO” che non è espressione di democrazia sebbene di democratura.
Vediamo cosa sarebbe accaduto senza le dimissioni. Che sarebbe successo se la ministra Santanchè non si fosse dimessa?
Alla Camera di Deputati era già stata presentata la mozione di sfiducia individuale calendarizzata per lunedì prossimo, 30 marzo 2026.
La procedura è già stata affrontata dalla Corte costituzionale, caso dott. Filippo Mancuso, allora Ministro di grazia e giustizia, con la sentenza n. 7 dd. 18.01.1996.
La Corte Costituzionale ha affermato che «Va, inoltre, confermato che, poiché il conflitto investe, in generale, come si dirà in seguito, il problema dell’ammissibilità nel nostro ordinamento costituzionale dell’istituto della mozione di sfiducia nei confronti di un singolo ministro, tra gli organi interessati al conflitto medesimo, la cui individuazione spetta a questa Corte (v. sentenza n. 420 del 1995), deve essere compresa anche la Camera dei deputati.
Pur nel silenzio della Costituzione, il dibattito in argomento è risalente, tanto che se ne trova traccia nei lavori preparatori della Costituzione stessa, soprattutto negli aspetti della responsabilità politica del singolo componente del Governo e dell’obbligo di dimissioni eventualmente sul medesimo incombente. Già nella Commissione Forti, istituita nell’ambito del Ministero per la Costituente, si discusse ampiamente della possibilità di far valere la responsabilità politica dei singoli ministri, pervenendo, però, alla conclusione della inopportunità di “enunciare esplicitamente che la responsabilità politica, oltre che dell’intero Gabinetto, possa essere anche individuale, preferendo lasciare la questione a principi non scritti”.
Che l’argomento, sia pure nella sua problematicità, fosse presente nel dibattito allora in corso, si evince anche dal progetto che venne sottoposto dalla “Commissione dei settantacinque” all’Assemblea costituente; progetto che prevedeva, in quello che poi sarebbe divenuto l’art. 94 della Costituzione, che la fiducia del Parlamento dovesse investire “primo ministro e ministri”, mentre solo in seguito il destinatario divenne, con formula più sintetica, “il Governo”. Aggiungasi che vari emendamenti presentati, in tema di conseguenze di un voto contrario ad una proposta governativa, prevedevano che esso non avrebbe comportato “come conseguenza le dimissioni del Governo o del ministro interessato”.
D’altro canto, il fatto che l’istituto della sfiducia individuale non sia stato tradotto in una espressa previsione non porta a farlo ritenere fuori dal quadro costituzionale. Non avendo l’Assemblea costituente preso esplicita posizione sul tema, è da ritenere che essa non abbia inteso pregiudicare le modalità attuative che la forma di governo, così come definita, avrebbe consentito. Nella interpretazione della Costituzione, occorre privilegiare l’argomento logico-sistematico: si tratta, allora, di accertare se la sfiducia individuale, benché non contemplata espressamente, possa, tuttavia, reputarsi elemento intrinseco al disegno tracciato negli artt. 92, 94 e 95 della Costituzione, suscettibile di essere esplicitato in relazione alle esigenze poste dallo sviluppo storico del governo parlamentare.
La Costituzione, nel prevedere, all’art. 95, secondo comma, la responsabilità collegiale e la responsabilità individuale, conferisce sostanza alla responsabilità politica dei ministri, nella duplice veste di componenti della compagine governativa da un canto e di vertici dei rispettivi dicasteri dall’altro. Risulta dai lavori preparatori che, nella discussione relativa alla responsabilità del singolo ministro, la stessa, qualificata in un primo momento come “personale”, diventò nel testo definitivo “individuale”, con una modifica alla quale sarebbe ingiustificato attribuire solo rilievo lessicale, ignorando così il ben più sostanziale intento, che è invece dato cogliere, di stabilire una correlazione fra le due forme di responsabilità – collegiale ed individuale – nel comune quadro della responsabilità politica.
Nella forma di governo parlamentare, la relazione tra Parlamento e Governo si snoda secondo uno schema nel quale là dove esiste indirizzo politico esiste responsabilità, nelle due accennate varianti, e là dove esiste responsabilità non può non esistere rapporto fiduciario.
L’indirizzo politico che si colloca al centro di una siffatta articolazione di rapporti è assicurato, dunque, nella sua attuazione, dalla responsabilità collegiale e dalla responsabilità individuale contemplate dall’art. 95 della Costituzione; responsabilità che fanno capo ai soggetti specificamente indicati dall’art. 92 della Costituzione, vale a dire il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, nella duplice veste di componenti del Governo e di vertici dei dicasteri; e responsabilità, infine, definite, giusta l’art. 94 della Costituzione, nei loro termini anche temporali di riferimento, dall’instaurazione, da un canto, e dal venir meno, dall’altro, del rapporto fiduciario.
L’attività collegiale del Governo e l’attività individuale del singolo ministro – svolgendosi in armonica correlazione – si raccordano all’unitario obiettivo della realizzazione dell’indirizzo politico a determinare il quale concorrono Parlamento e Governo. Al venir meno di tale raccordo, l’ordinamento prevede strumenti di risoluzione politica del conflitto a disposizione tanto dell’esecutivo, attraverso le dimissioni dell’intero Governo ovvero del singolo ministro; quanto del Parlamento, attraverso la sfiducia, atta ad investire, a seconda dei casi, il Governo nella sua collegialità ovvero il singolo ministro, per la responsabilità politica che deriva dall’esercizio dei poteri spettantigli.
Né a smentire tali conclusioni può valere il rapporto di simmetria che il ricorrente tende a delineare fra mozione di fiducia e mozione di sfiducia. Ad escludere, infatti, che la sfiducia si configuri come atto eguale e contrario alla fiducia, donde una identica conseguente finalizzazione all’organo nella sua collegialità, è sufficiente considerare che la fiducia è la necessaria valutazione globale sulla composizione e sul programma politico del Governo al momento della sua presentazione alle Camere (art. 94), mentre la sfiducia è giudizio eventuale e successivo su comportamenti e, quindi, è valutazione non necessariamente rivolta al Governo nella sua collegialità, bensì suscettibile di essere indirizzata anche al singolo ministro.
Il vizio di fondo che inficia il ragionamento del ricorrente sta non certo nella convinzione che l’attività di governo debba ispirarsi al criterio della collegialità, quale mezzo necessario per assicurarne l’unitarietà dell’indirizzo, quanto piuttosto nella tesi che il principio della collegialità debba astringere tutti i componenti del Governo ad una comune sorte nella simultanea permanenza in carica ovvero nella cessazione dalla medesima, senza considerare che la collegialità stessa è metodo dell’azione dell’esecutivo che può essere infranto proprio dal comportamento dissonante del singolo, e che il recupero dell’unitarietà di indirizzo può essere favorito proprio dal ricorso, quando una delle Camere lo ritenga opportuno, all’istituto della sfiducia individuale.
Se una corrispondenza sul piano logico è dato istituire, essa attiene, invece, al rapporto fra responsabilità e sfiducia, giacché la Costituzione – in particolare nell’art. 95, secondo comma – configura una responsabilità politica individuale che non può non avere correlate implicazioni per quanto attiene alle conseguenze. Né v’è da temere che dall’ammissibilità dell’istituto della sfiducia individuale derivi, nel rapporto fra Parlamento e Governo, il rischio di una preminenza dell’organo parlamentare tale da amplificarne il ruolo e tale da esporre individualmente i singoli componenti dell’esecutivo ai mutevoli e contingenti orientamenti di maggioranze parlamentari, anche occasionali. Di fronte a mozioni di sfiducia presentate nei confronti dei singoli ministri, il Presidente del Consiglio che ne condivida l’operato può sempre, come del resto già accaduto in passato, trasferire la questione della fiducia sull’intero Governo.»
Conseguentemente la Corte Costituzionale, nella sentenza citata, ha dichiarato che:
«a) spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro e, pertanto, spettava al Senato approvare la mozione di sfiducia nei confronti del Ministro di grazia e giustizia votata il 19 ottobre 1995;
- b) spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sostituire il ministro nei cui confronti una Camera abbia approvato una mozione di sfiducia, quando questi non si sia dimesso e, pertanto, spettava al Presidente della Repubblica adottare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto del 19 ottobre 1995, col quale è stata conferita al medesimo Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità ad interim del Ministero di grazia e giustizia in sostituzione del ministro nei cui confronti il Senato aveva approvato la mozione di sfiducia.»
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