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Mercoledì 24 Aprile 2024 ore 16:45
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La delegittimazione formale e sostanziale ormai è "Radicale"

Sono mesi ormai che mi soffermo su questo concetto e mesi che continuo a verificare la cautela mista a sudditanza che la maggioranza della nutrita e variegata avvocatura utilizza per non pronunciarla

La delegittimazione formale e sostanziale ormai è

L’evidenza giuridica ormai non lascia spazio a definizioni diverse per qualificare l’attuale stato in cui si trova la massima istituzione forense,  il Cnf, il suo presidente , i componenti che versano nella violazione della regola del doppio mandato e di conseguenza anche i membri legalmente presenti nel Cnf, che continuano sino ad oggi a tollerare siffatta situazione di illegalità. L’avvocatura tutta, chi più, chi meno si è formata un ‘ opinione ma nel frattempo il Cnf continua ad esercitare le sue funzioni ed anche quelle che non gli provengono dalla legge… ad oltranza. Il Cnf continua a dialogare con gli ordini locali, si esprime sulle riforme, presenzia ai tavoli di concertazione con la politica,  con il governo, esprimendo un concetto di rappresentatività anomalo perché ormai viziato dal profilo sostanziale e formale. Alla politica,  al governo traballante che si dimena tra bozze di riforme inconsistenti e strafalcioni operativi dovuti all’altalena delle pseudo alleanze, fa comodo al momento interloquire con un avvocatura ricattabile, che pur di non subire l’estrema misura del commissariamento…”dice sempre si” pur di restare in vita. A tutti, anche alle grandi firme dell’avvocatura, dai singoli alle associazioni,  agli organi di stampa,  fa paura citare il termine “delegittimazione formale e sostanziale” perché termine pericoloso da invocare per non turbare le  troppe anime con le quali si continua a  lavorare… La delegittimazione ormai è Radicale perché proviene dalla Legge. E il paradosso eclatante è che… chi la invoca, la delegittimazione …è definito “eversivo”. La sentenza della Corte Costituzionale ha legato il divieto del terzo mandato all’autorevolezza del Cnf e  ha determinato una delegittimazione radicale, sotto il profilo politico-istituzionale, dell’organo composto anche da componenti eletti in violazione del divieto. La  delegittimazione si ripercuote  sull’esercizio quotidiano delle funzioni. I singoli atti del Cnf , provvedimenti amministrativi, sono soggetti ad impugnativa , caso per caso, perché affetti da vizio genetico afferente la composizione illegittima dei suoi componenti. Il  divieto del terzo mandato consecutivo dovrebbe garantire  il ricambio e l’ingresso di “forze fresche”, evitando “l’emersione di forme di cristallizzazione della rappresentanza”ma di fatto assistiamo  all’appannamento dell’ “autorevolezza” della professione forense, la cui funzione costituzionale è intimamente connessa alla effettività del diritto di difesa . I poteri attribuiti dal legislatore ai Consigli forensi , enti di diritto pubblico a carattere associativo e la natura di essi, qualificabili come espressione di funzioni pubblicistiche , dalla vigilanza alla tenuta degli albi, si informano al principio di imparzialità e trasparenza della Pubblica amministrazione ed il divieto del terzo mandato aderisce perfettamente ai dettati costituzionali in tema di P.A. Che si parli apertamente quindi di Delegittimazione perché la stessa invoca il rispetto della Legge e l’eversione è propria di coloro che in dispregio della Legge continuano “ad operare.” Nelle more,  l’avvocatura ogni giorno sta dando spettacolo di sé, manifestando senza ritegno la sua incapacità ad autogovernarsi e a mettere la parola fine a questo eterno scandalo umano e professionale.  Dare concretezza agli obiettivi di ricambio e crescita per le istituzioni forensi non sarà semplice …bisognerà inventarsi una nuova Avvocatura.

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