Anno: XXVIII - Numero 91    
Giovedì 9 Aprile 2026 ore 12:30
Resta aggiornato:

Home » Insegne o cartelloni sulla facciata condominiale

Insegne o cartelloni sulla facciata condominiale

L’accordo con cui un condominio conceda a terzi, dietro corrispettivo, uno spazio sulla facciata per installarvi insegne o cartelloni pubblicitari, solleva l’interrogativo delle maggioranze necessarie per l’approvazione.

Insegne o cartelloni sulla facciata condominiale

Sulla base di quanto osservato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 8434 del 30.4.’20, è da ritenersi che la risposta sia una delibera assunta con le maggioranze di cui al secondo comma dell’art. 1136 (ove si tratti di prima convocazione), e cioè maggioranza degli intervenuti e metà del valore, e al terzo comma dello stesso articolo e cioè maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore (ove si tratti di seconda convocazione), sempre fermi i quorum costitutivi di cui al primo (maggioranza dei partecipanti condòmini e due terzi del valore) e terzo comma (due terzi del valore e un terzo dei partecipanti) del medesimo art. 1136. Le Sezioni unite infatti, con riguardo peraltro ad una questione assai delicata quale l’approvazione del contratto col quale un condominio conceda in godimento ad un terzo, dietro corrispettivo, il lastrico solare allo scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture per l’esercizio del servizio di telefonia mobile, hanno ricondotto tale contratto fra gli atti di ordinaria amministrazione e, quindi, ritenuto sufficienti le maggioranze sopra indicate. Naturalmente, le parti non dovranno aver inteso attribuire al loro accordo effetti reali, ma solo effetti obbligatori e la durata convenuta non dovrà essere superiore a nove anni (diversamente occorrendo il consenso unanime dei partecipanti al condominio ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ.). Necessario sarà anche rispettare i limiti di cui all’art. 1120, ultimo comma, cod. civ., nonché verificare se, nel caso concreto, sussista un regolamento di condominio di origine contrattuale che preveda particolari disposizioni in punto. Supponendo, poi, che questo tipo di accordo, come di norma avviene, venga formalizzato in una locazione, si segnala che il reddito che ne deriverà (fiscalmente da inquadrarsi tra i “redditi diversi”) spetterà a tutti indistintamente i condòmini in ragione delle rispettive quote millesimali di proprietà. Anche in tal caso, tuttavia, sempreché un regolamento di condominio di origine contrattuale non disponga diversamente.

© Riproduzione riservata

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione

Subito un tavolo con magistratura e politica

Subito un tavolo con magistratura e politica

09 Aprile 2026

Lo ha detto il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco, al termine del confronto “Quale giustizia dopo il referendum?”, organizzato ieri a Roma dal quotidiano Il Dubbio con la partecipazione del Cnf.

La giustizia in Italia continua a non funzionare

La giustizia in Italia continua a non funzionare

08 Aprile 2026

Per questo il tema non è chiuso con il referendum e non può essere messo sotto il tappeto facendo finta che la Costituzione più bella del mondo sia salva e che siano perciò finiti i problemi.

La capocrazia. Le primarie: il trappolone che la sinistra tende a sé stessa

La capocrazia. Le primarie: il trappolone che la sinistra tende a sé stessa

07 Aprile 2026

Il dibattito a sinistra verte sulle primarie, laddove un programma per governare non è stato nemmeno abbozzato per motivi che sfuggono. Ma l’aspetto più inquietante, o più esilarante, è un altro: non sono affatto indispensabili, e rischiano di spaccare il campo largo in tifoserie.

Archivio sezione

Commenti


×

Informativa

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.