Del decreto Semplificazioni
Il provvedimento c.d. Semplificazioni reca diverse misure che interessano il settore edilizio.
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In particolare, in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici (“anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini”), si dispone che la ricostruzione sia comunque “consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti” e che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possano essere realizzati “anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito” (sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti). Tanto, con la precisazione, tuttavia, che nelle zone omogenee A di cui al d.m. n. 1444 del 2.4. ’68, “o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, gli interventi di demolizione e ricostruzione siano realizzabili “esclusivamente nell’ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.
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