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Conversione in legge del DL Crescita in tema di agevolazioni fiscali per la valorizzazione edilizia

La legge di conversione del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (recante Misure urgenti per la crescita economica), ha introdotto delle modifiche significative all’art. 7 del decreto medesimo in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia

Conversione in legge del DL Crescita in tema di agevolazioni fiscali per la valorizzazione edilizia

Rispetto al testo originario che già prevedeva l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di Euro 200,00 ciascuna per trasferimenti di interi fabbricati effettuati sino al 31 dicembre 2021 a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedessero alla demolizione e ricostruzione degli stessi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche ed alla conseguente alienazione degli stessi, il nuovo testo modificato in sede di conversione estende tale tassazione di favore anche nel caso di operazioni ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 (operazioni esenti IVA), nonché ai casi in cui le imprese eseguano sull’edificio acquistato gli interventi edilizi previsti dall’art. 3,comma 1, lettere b), c) e d) del DPR 380/2001 e pertanto interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Il nuovo testo di legge prevede che, sia per il caso di demolizione e ricostruzione, sia per quello di interventi ex art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) del DPR 380/2001, tali opere debbano essere realizzate conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB (“Near Zero Energy Building”, aggiunta), A e B. Ulteriore novità introdotta dalla legge di conversione è che l’alienazione successiva dei fabbricati in questione, anche se suddivisi in più unità immobiliari, potrà ora riguardare il 75% del volume del nuovo fabbricato. La sanzione già prevista dal secondo periodo dell’art. 7 del DL 34/2019 resta confermata nel caso, però, in cui le condizioni sopra esposte, e di cui al primo periodo dell’articolo medesimo, non siano adempiute nel termine ivi previsto. In tal caso saranno pertanto dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte, oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo. La legge di conversione inserisce altresì un nuovo comma, 1-bis, a chiarimento del permanere, in relazione ai fabbricati in parola, della previsione di imposte ipotecarie in misura fissa per le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo previste dall’art. 333 del D.Lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private). Quale ulteriore agevolazione fiscale la legge di conversione del DL Crescita prevede, altresì, con l’inserimento del nuovo art. 7-bis, che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Si segnala, infine, che in sede di conversione del DL 32/2019, cosiddetto Sblocca Cantieri, l’art. 5 del medesimo è stato modificato inserendo al comma 1 la lettera “b-bis” ove è previsto che le disposizioni di cui all’articolo 9, commi secondo e terzo, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al primo comma, numero 3), dello stesso articolo 9  (zone C), quale ulteriore favor agli interventi di demolizione e ricostruzione.

Fonte: Federnotizie

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